Corte costituzionale

Sentenza n. 250/1989

Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
250/1989
Data di deposito
18 maggio 1989
Data di decisione
16 maggio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:250

Massime

Massima n. 13872

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - INTEGRAZIONI AL MINIMO Nel regime giuridico anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 463 del 1983, convertito in L. n. 683 del 1983, sono lesive del principio costituzionale di eguaglianza le preclusioni dell'integrazione al trattamento minimo per i titolari di piu' pensioni, disposte con riferimento all'eventualita' che, per effetto del cumulo delle pensioni stesse, venga superato il trattamento minimo garantito: donde l'illegittimita' costituzionale dello art. 19, secondo comma della legge n. 613 del 1966 che esclude detta integrazione relativamente alla pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione Speciale commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidita' a carico della medesima gestione. - v. S.nn. 184/1988; 1086/1988; 179/1989; 184/1988; 102/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto;

b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bergamo con ordinanza in data 30 settembre 1988 (R.O. n. 796 del 1988), perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 1086 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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