Corte costituzionale
Sentenza n. 250/1989
Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 250/1989
- Data di deposito
- 18 maggio 1989
- Data di decisione
- 16 maggio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:250
Massime
Massima n. 13872
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - INTEGRAZIONI AL MINIMO Nel regime giuridico anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 463 del 1983, convertito in L. n. 683 del 1983, sono lesive del principio costituzionale di eguaglianza le preclusioni dell'integrazione al trattamento minimo per i titolari di piu' pensioni, disposte con riferimento all'eventualita' che, per effetto del cumulo delle pensioni stesse, venga superato il trattamento minimo garantito: donde l'illegittimita' costituzionale dello art. 19, secondo comma della legge n. 613 del 1966 che esclude detta integrazione relativamente alla pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione Speciale commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidita' a carico della medesima gestione. - v. S.nn. 184/1988; 1086/1988; 179/1989; 184/1988; 102/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto;
b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bergamo con ordinanza in data 30 settembre 1988 (R.O. n. 796 del 1988), perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 1086 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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