Corte costituzionale
Sentenza n. 249/1989
Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/1989
- Data di deposito
- 18 maggio 1989
- Data di decisione
- 16 maggio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:249
Massime
Massima n. 13973
La medesima 'ratio decidendi' posta a base, con riguardo all'amnistia e alla prescrizione, della sentenza n.224 del 1983, implica che nel caso in cui la sentenza istruttoria di proscioglimento riconosce che il reato e' estinto per remissione di querela dopo aver accertato l'esistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, cosi' escludendo l'applicabilita' delle formule piu' ampiamente liberatorie richiamate dall'art.152, 2^ comma, c.p.p., non possa negarsi pure all'imputato prosciolto per remissione della querela l'interesse a sottoporre la mancata applicazione dell'art.152, 2^ comma, alla verifica di un giudice di merito prima che alla verifica di un giudice di legittimita' (Illegittimita' costituzionale dell'art.387, 3^ comma, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello ai fini e nei limiti di cui all'art.152, 2^comma, c.p.p., avverso la sentenza del giudice istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della querela; illegittimita' conseguenziale, dichiarata d'ufficio, a norma dell'art.27 l.11 marzo 1953, n.87, dell'art.399, 1^ comma, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art.152, 2^ comma, c.p.p., avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della querela). - cfr. S. nn.175/71, 224/83, 922/88.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del giudice istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della querela;
b) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della querela.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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