Corte costituzionale

Sentenza n. 249/1989

Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 249

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
249/1989
Data di deposito
18 maggio 1989
Data di decisione
16 maggio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:249

Massime

Massima n. 13973

La medesima 'ratio decidendi' posta a base, con riguardo all'amnistia e alla prescrizione, della sentenza n.224 del 1983, implica che nel caso in cui la sentenza istruttoria di proscioglimento riconosce che il reato e' estinto per remissione di querela dopo aver accertato l'esistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, cosi' escludendo l'applicabilita' delle formule piu' ampiamente liberatorie richiamate dall'art.152, 2^ comma, c.p.p., non possa negarsi pure all'imputato prosciolto per remissione della querela l'interesse a sottoporre la mancata applicazione dell'art.152, 2^ comma, alla verifica di un giudice di merito prima che alla verifica di un giudice di legittimita' (Illegittimita' costituzionale dell'art.387, 3^ comma, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello ai fini e nei limiti di cui all'art.152, 2^comma, c.p.p., avverso la sentenza del giudice istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della querela; illegittimita' conseguenziale, dichiarata d'ufficio, a norma dell'art.27 l.11 marzo 1953, n.87, dell'art.399, 1^ comma, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art.152, 2^ comma, c.p.p., avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della querela). - cfr. S. nn.175/71, 224/83, 922/88.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del giudice istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della querela;

b) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della querela.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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