Corte costituzionale
Sentenza n. 144/1989
Corte cost., sent. 21 marzo 1989, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/1989
- Data di deposito
- 21 marzo 1989
- Data di decisione
- 8 marzo 1989
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:144
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1988
Parametri
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1182 del 5 novembre 1949
- art. 17, lett.c, statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 13381
In tema di assicurazioni, il riparto di competenze fra Stato e Regione operato dalle norme statutarie va inteso nel senso che spetta allo Stato ogni intervento autorizzatorio o sanzionatorio rispetto alle imprese la cui attivita' riguardi rischi suscettivi di verificarsi fuori del territorio regionale siciliano, ovvero in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., mentre spetta alla Regione Sicilia ogni analogo potere rispetto alle imprese la cui attivita' riguardi rischi - diversi da quelli coperti dalla r.c.a. - suscettivi di verificarsi nell'ambito del territorio regionale (Spettanza allo Stato del potere di disporre la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitino attivita' assicurativa avente ad oggetto l'assicurazione di rischi coperti dall'assicurazione della r.c. obbligatoria ai sensi della l. 4 dicembre 1969 n. 990, nonche' di rischi diversi, che possano verificarsi fuori del territorio della detta regione). - cfr. sent. n. 634 del 1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato disporre la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitino attività assicurativa avente ad oggetto l'assicurazione di rischi coperti dall'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria ai sensi della legge 4 dicembre 1969, n. 990, nonché di rischi diversi, che possano verificarsi fuori del territorio della detta regione; rigetta pertanto il ricorso della Regione Sicilia di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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