Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1989

Corte cost., sent. 21 marzo 1989, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/1989
Data di deposito
21 marzo 1989
Data di decisione
8 marzo 1989
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:144

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1988

Parametri

  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1182 del 5 novembre 1949
  • art. 17, lett.c, statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 13381

In tema di assicurazioni, il riparto di competenze fra Stato e Regione operato dalle norme statutarie va inteso nel senso che spetta allo Stato ogni intervento autorizzatorio o sanzionatorio rispetto alle imprese la cui attivita' riguardi rischi suscettivi di verificarsi fuori del territorio regionale siciliano, ovvero in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., mentre spetta alla Regione Sicilia ogni analogo potere rispetto alle imprese la cui attivita' riguardi rischi - diversi da quelli coperti dalla r.c.a. - suscettivi di verificarsi nell'ambito del territorio regionale (Spettanza allo Stato del potere di disporre la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitino attivita' assicurativa avente ad oggetto l'assicurazione di rischi coperti dall'assicurazione della r.c. obbligatoria ai sensi della l. 4 dicembre 1969 n. 990, nonche' di rischi diversi, che possano verificarsi fuori del territorio della detta regione). - cfr. sent. n. 634 del 1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato disporre la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitino attività assicurativa avente ad oggetto l'assicurazione di rischi coperti dall'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria ai sensi della legge 4 dicembre 1969, n. 990, nonché di rischi diversi, che possano verificarsi fuori del territorio della detta regione; rigetta pertanto il ricorso della Regione Sicilia di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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