Corte costituzionale
Sentenza n. 140/1989
Corte cost., sent. 21 marzo 1989, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/1989
- Data di deposito
- 21 marzo 1989
- Data di decisione
- 8 marzo 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:140
Massime
Massima n. 13974
Alla formula di proscioglimento "perche' si tratta di persona non imputabile" possono senz'altro estendersi entrambe le argomentazioni che hanno condotto la Corte a dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt.387, 3^ comma, 399, 1^ comma, 512 n.2 e 513 n.2 c.p.p., nelle rispettive parti in cui non riconoscevano all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza di primo grado che l'avesse prosciolto "perche' si tratta di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato" se non nelle ipotesi nelle quali fosse stata applicata o potesse, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza (legittimazione all'appello da parte del pubblico ministero e idoneita' della detta formula di proscioglimento ad arrecare pregiudizi di ordine giuridico e di ordine morale, anche quando all'imputato non venga applicata ne' possa essere applicata una misura di sicurezza). E', quindi, costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa, l'art.513 n.2, c.p.p., nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise che abbia dichiarato non doversi procedere "perche' trattasi di persona non imputabile" limitatamente all'ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza. Una volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.513 n.2, nei termini dei quali si e' detto, deve essere dichiarata d'ufficio, ai sensi dell'art.27 della legge 11 marzo 1953, n.87, l'illegittimita' costituzionale : a) dell'art.512 n.2, c.p.p., nella parte in cui, del tutto analogamente all'art.513 n.2, riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi procedere "perche' trattasi di persona non imputabile" soltanto "se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza"; b) dell'art.387, 3^ comma, c.p.p., nella parte in cui, del tutto analogamente all'art.513 n.2, riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del giudice istruttore che, al termine dell'istruzione, l'abbia prosciolto "perche' si tratta di persona non imputabile" soltanto " se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza"; c) dell'art.399, 1^ comma, c.p.p., nella parte in cui, del tutto analogamente all'art.513 n.2, riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del pretore che, al termine dell'istruzione, l'abbia prosciolto con la formula "perche' si tratta di persona non imputabile" soltanto "se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non imputabile" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
b) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non imputabile" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
c) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto "perché si tratta di persona non imputabile" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
d) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise che l'abbia prosciolto "perché si tratta di persona non imputabile" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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