Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1989

Corte cost., sent. 21 marzo 1989, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/1989
Data di deposito
21 marzo 1989
Data di decisione
8 marzo 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:138

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 17 maggio 1988

Parametri

  • art. 12, legge n. 181 del 26 aprile 1982
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 10, n.3, decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 3, lett.l, statuto regione Valle d'Aosta

Massime

Massima n. 13382

L'assunzione a carico della regione - disposta con legge regionale - della partecipazione degli assistiti alle spese per le prestazioni farmaceutiche, sovverte il principio della legislazione statale diretto a sancire, a fini di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, la partecipazione degli assistiti alla spesa medesima, principio certamente configurabile nonostante le eccezioni previste per particolari ragioni sociali, violando cosi' l'art. 3 lett. l) dello St.Reg. Valle d'Aosta che stabilisce la competenza legislativa della Regione. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988. - cfr. sent. n. 296 del 1986.

Massima n. 13383

Dalle prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive che la legislazione statale consente alle Regioni ed alle Province autonome di assicurare agli assistiti, sono escluse quelle - rispetto alle quali e' disposta dalla stessa legislazione statale la partecipazione alle spese degli assistiti - comprese negli 'standards' minimi assicurati in modo uniforme a tutti i cittadini, riferendosi tali "prestazioni aggiuntive" soltanto a quelle eccedenti i detti 'standards' minimi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988 (Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive: assunzione a carico della Regione delle quote di partecipazione sulle prestazioni farmaceutiche).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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