Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1989

Corte cost., sent. 9 marzo 1989, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/1989
Data di deposito
9 marzo 1989
Data di decisione
22 febbraio 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, n.6, legge della Provincia autonoma di Trento del 18 luglio 1988
  • art. 1, legge della Provincia autonoma di Trento del 18 luglio 1988
  • art. 5, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento del 18 luglio 1988
  • art. 4, comma 7, legge della Provincia autonoma di Trento del 18 luglio 1988
  • art. 3, legge della Provincia autonoma di Trento del 18 luglio 1988

Parametri

  • art. 8, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 47, legge n. 833 del 23 dicembre 1978

Massime

Massima n. 12859

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 6 della legge della Provincia di Trento, riapprovata il 18 luglio 1988, sollevata sul presupposto che questa disposizione, rinviando ad una generica disciplina da attuarsi con successivo atto normativo concernente "le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali", esorbiterebbe dalla sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla provincia. Tale ipotetico vizio non ha costituito oggetto di vera e propria censura in sede di rinvio, ma di una mera osservazione e, pertanto, conformemente alla consolidata giurisprudenza costituzionale sul punto (sentt. nn. 8 del 1967, 147 del 1972, 123 e 132 del 1975, 212 del 1976, 107 del 1983, 72 del 1985, 217 del 1987, 726 del 1988, 38 del 1989) - dalla quale risulta che il rinvio governativo e l'eventuale ricorso innanzi alla Corte costituzionale introducono, ai sensi dell'art. 127 Cost., due fasi distinte, ma convergenti nel senso dell'attivazione del controllo di costituzionale sulla legge provinciale o regionale, non e' deducibile in sede di giudizio di costituzionalita'.

Massima n. 12860

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata sempre deducendo il travalicamento della sfera di attribuzioni della provincia autonoma - dell'art. 1 della legge impugnata, interpretato nel senso che fissando l'obiettivo della graduale omogeneizzazione delle posizioni giuridiche e dei trattamenti economici del personale della provincia di Trento con quelli dei dipendenti degli enti pubblici operanti nella regione Trentino-Alto Adige disciplinerebbe anche lo 'status' del personale di enti diversi da quelli provinciali. In realta' il riferimento ai dipendenti di enti pubblici diversi da quelli provinciali non li rende oggetto della disciplina dettata dalla legge 'de qua', ma li assume solamente a termine di riferimento per la predetta omogeneizzazione dello 'status' giuridico dei dipendenti provinciali.

Massima n. 12861

E'infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 8, n. 1 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, come attuato dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 5, primo comma della legge impugnata, secondo il quale accordi sindacali a livello provinciale conterranno distinte disposizioni concernenti il personale medico, veterinario e dei vigili del fuoco dipendente dalla Provincia. Il contrasto della disposizione impugnata con la legge statale che, a guisa di norma interposta, e' stata assunta a parametro, e' apparente, poiche` la disciplina in questione riguarda esclusivamente il personale medico, veterinario e dei vigili del fuoco dipendente dalla provincia e non quello operante all'interno del servizio sanitario nazionale, che l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 vuole sia oggetto di una disciplina uniforme da introdursi, previo accordo nazionale unico, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Massima n. 12862

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 8, n. 1 dello Statuto del Trentino-Alto Adige - dell'art. 3 e dell'art. 4, settimo comma, della legge impugnata che stabiliscono il principio della devoluzione ad accordi sindacali provinciali della disciplina del trattamento economico e normativo dei dipendenti della Provincia. Il parametro evocato dal ricorrente nel definire le materie oggetto di competenza legislativa esclusiva della provincia di Trento si prefigge lo scopo di tutelarne l'autonomia normativa nei confronti dello Stato e non gia' quello di segnare una linea di confine tra le competenze provinciali e quelle di altre autonomie provinciali o regionali. Considerato inoltre che la riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici deve considerarsi relativa (sentt. nn. 221 del 1976, 161 del 1982), non puo' considerarsi costituzionalmente illegittima una norma che prevede un procedimento normativo complesso in materia di rapporto d'impiego provinciale, fondato su accordi con le categorie interessate e culminante nella loro recezione in un decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione di quest'ultima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 6, della legge della Provincia di Trento (Norme generali in materia di assetto della disciplina del rapporto d'impiego del personale della Provincia), riapprovata il 18 luglio 1988, sollevata, in riferimento all'art. 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, primo comma, della suddetta legge della Provincia di Trento, sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 1 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, settimo comma, della suddetta legge della Provincia di Trento, sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 1 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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