Corte costituzionale
Ordinanza n. 53/1989
Corte cost., ord. 16 febbraio 1989, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 53/1989
- Data di deposito
- 16 febbraio 1989
- Data di decisione
- 9 febbraio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:53
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto legge n. 1584 del 3 dicembre 1922
- art. 10, legge n. 473 del 17 aprile 1925
- art. 14, legge n. 473 del 17 aprile 1925
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 12043
PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI - PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - COMPETENZE STATALI E REGIONALI. Come ritenuto da questa Corte con sentenza n. 1029 del 1988 spetta unicamente alla legge statale stabilire (in modo vincolan- te per il legislatore regionale) la struttura tipo dell'organiz- zazione preposta alla tutela del Parco Nazionale del Gran Paradi- so e i principali poteri spettanti agli organi previsti, compresi i tipi di vincoli adottabili. Conseguentemente, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922 n. 1584, conv. in legge 17 aprile 1925 n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (l.c. 26 febbraio 1948 n. 4) e all'art. 5 della Costituzione, per la parte in cui, richiedendo l'autorizzazione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso per la realizzazione di qualsiasi costruzione all'inter- no del Parco e irrogando ai trasgressori una sanzione pecuniaria, si porrebbero in contrasto sia con le attribuzioni statutariamen- te riconosciute alle potesta' legislativa e amministrativa della Regione Valle d'Aosta sia con il principio costituzionale della tutela delle autonomie locali. v. sent. n. 1029 del 1988
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584 (Costituzione di un "Parco Nazionale" presso il gruppo del "Gran Paradiso" nelle Alpi Graie), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 5 della Costituzione, dal Pretore di Aosta con ordinanza del 5 maggio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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