Corte costituzionale

Ordinanza n. 521/1989

Corte cost., ord. 30 novembre 1989, n. 521

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
521/1989
Data di deposito
30 novembre 1989
Data di decisione
15 novembre 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:521

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 dicembre 1963
  • art. 1, comma 2, legge n. 1339 del 12 agosto 1962

Massime

Massima n. 14254

E' manifestamente inammissibile - in quanto la non manifesta infondatezza e' motivata esclusivamente 'per relationem' (attraverso il richiamo alla sentenza n. 184/1988 della Corte costituzionale), senza indicazione dei parametri; ed in quanto la norma e' gia' stata dichiarata incostituzionale 'in parte qua' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico della medesima gestione. - S.n. 1144/1988.

Massima n. 14255

E' manifestamente inammissibile - in quanto la non manifesta infondatezza e' motivata esclusivamente 'per relationem' (attraverso il richiamo alla sentenza n. 184/1988 della Corte costituzionale), senza indicazione dei parametri; ed in quanto e' gia' stata dichiarata incostituzionale 'in parte qua' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 12 agosto 1962 n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione artigiani per i titolari di pensione diretta a carico della medesima gestione. - S.n. 81/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata dal Pretore di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), sollevata dal Pretore di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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