Corte costituzionale
Ordinanza n. 521/1989
Corte cost., ord. 30 novembre 1989, n. 521
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 521/1989
- Data di deposito
- 30 novembre 1989
- Data di decisione
- 15 novembre 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:521
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 dicembre 1963
- art. 1, comma 2, legge n. 1339 del 12 agosto 1962
Massime
Massima n. 14254
E' manifestamente inammissibile - in quanto la non manifesta infondatezza e' motivata esclusivamente 'per relationem' (attraverso il richiamo alla sentenza n. 184/1988 della Corte costituzionale), senza indicazione dei parametri; ed in quanto la norma e' gia' stata dichiarata incostituzionale 'in parte qua' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico della medesima gestione. - S.n. 1144/1988.
Massima n. 14255
E' manifestamente inammissibile - in quanto la non manifesta infondatezza e' motivata esclusivamente 'per relationem' (attraverso il richiamo alla sentenza n. 184/1988 della Corte costituzionale), senza indicazione dei parametri; ed in quanto e' gia' stata dichiarata incostituzionale 'in parte qua' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 12 agosto 1962 n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione artigiani per i titolari di pensione diretta a carico della medesima gestione. - S.n. 81/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata dal Pretore di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), sollevata dal Pretore di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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