Corte costituzionale
Ordinanza n. 467/1989
Corte cost., ord. 27 luglio 1989, n. 467
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 467/1989
- Data di deposito
- 27 luglio 1989
- Data di decisione
- 19 luglio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:467
Massime
Massima n. 13865
Sono palesemente riservate al potere discrezionale del legislatore, non essendo costituzionalmente obbligate, le scelte di fondo per la ricostruzione della disciplina della opponibilita' del segreto di polizia giudiziaria nel processo penale per quanto concerne, in particolare, l'"autorita' governativa" cui demandare il potere di verifica definitiva delle esigenze complessive della giustizia. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 109 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 28 febbraio 1987 (registro ordinanze 147 del 1989).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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