Corte costituzionale

Ordinanza n. 467/1989

Corte cost., ord. 27 luglio 1989, n. 467

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
467/1989
Data di deposito
27 luglio 1989
Data di decisione
19 luglio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:467

Massime

Massima n. 13865

Sono palesemente riservate al potere discrezionale del legislatore, non essendo costituzionalmente obbligate, le scelte di fondo per la ricostruzione della disciplina della opponibilita' del segreto di polizia giudiziaria nel processo penale per quanto concerne, in particolare, l'"autorita' governativa" cui demandare il potere di verifica definitiva delle esigenze complessive della giustizia. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 109 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 28 febbraio 1987 (registro ordinanze 147 del 1989).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze