Corte costituzionale

Ordinanza n. 416/1989

Corte cost., ord. 18 luglio 1989, n. 416

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
416/1989
Data di deposito
18 luglio 1989
Data di decisione
6 luglio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:416

Massime

Massima n. 13913

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza della stessa.

Massima n. 13914

Manifesta inammissibilita' della questione per essere stato assento a parametro di riferimento un principio non avente rango Costituzionale.

Massima n. 13915

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa.

Massima n. 13916

Questione gia' decisa. - v. S. nn. 83/1989, 111 e 128/1986; O. n. 45/1988.

Massima n. 13917

In ordine alle ipotesi di omissione e di infedele dichiarazione, l'art. 46, d.P.R. n. 600 del 1973, non viola gli artt. 3 e 76 Cost., in quanto differenzia le due fattispecie sanzionarebbe in modo diverso. Ne' la norma contrasta con il diritto di difesa, essendo consentita al contribuente la scelta tra due alternative, e cioe' quella di effettuare la dichiarazione e il conseguente versamento dell'imposta, senza avvalersi della detrazione - chiedendo il rimborso delle somme ritenute detraibili e quindi non dovute - con la possibilita', in caso di rifiuto, di adire il giudice tributario, oppure quella di operare direttamente le detrazioni e di difendersi in giudizio, qualora esse vengano contestate dall'amministrazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del titolo V del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata con la medesima ordinanza, in relazione all'art. 1, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie);

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con la medesima ordinanza;

4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con la medesima ordinanza;

5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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