Corte costituzionale
Ordinanza n. 416/1989
Corte cost., ord. 18 luglio 1989, n. 416
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 416/1989
- Data di deposito
- 18 luglio 1989
- Data di decisione
- 6 luglio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:416
Massime
Massima n. 13913
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza della stessa.
Massima n. 13914
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stato assento a parametro di riferimento un principio non avente rango Costituzionale.
Massima n. 13915
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa.
Massima n. 13916
Questione gia' decisa. - v. S. nn. 83/1989, 111 e 128/1986; O. n. 45/1988.
Massima n. 13917
In ordine alle ipotesi di omissione e di infedele dichiarazione, l'art. 46, d.P.R. n. 600 del 1973, non viola gli artt. 3 e 76 Cost., in quanto differenzia le due fattispecie sanzionarebbe in modo diverso. Ne' la norma contrasta con il diritto di difesa, essendo consentita al contribuente la scelta tra due alternative, e cioe' quella di effettuare la dichiarazione e il conseguente versamento dell'imposta, senza avvalersi della detrazione - chiedendo il rimborso delle somme ritenute detraibili e quindi non dovute - con la possibilita', in caso di rifiuto, di adire il giudice tributario, oppure quella di operare direttamente le detrazioni e di difendersi in giudizio, qualora esse vengano contestate dall'amministrazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del titolo V del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata con la medesima ordinanza, in relazione all'art. 1, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie);
3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con la medesima ordinanza;
4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con la medesima ordinanza;
5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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