Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1989

Corte cost., ord. 2 febbraio 1989, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
35/1989
Data di deposito
2 febbraio 1989
Data di decisione
25 gennaio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:35

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, lett. a, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
  • art. 8, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
  • art. 10, comma 5, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 9, ultimo co., legge n. 1338 del 12 agosto 1962

Massime

Massima n. 15177

Manifesta inammissibilita' - anche a prescindere dall'omessa motivazione sulla sua rilevanza - della questione concernente l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo in tutte le sue residue applicazioni, fatto salvo il limite temporale segnato dal 1 ottobre 1983 (data di entrata in vigore dell'art. 6, d.l. n. 463 del 1983) e conseguentemente della questione concernente gli artt. 10, quinto comma, legge n. 218 del 1952 - modificato dell'art. 8, legge n. 1338 del 1962 - e 9, ultimo comma, stessa legge, n. 1338 del 1962, denunziati sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al generale divieto di integrazione al minimo, il cui riferimento risulta percio' meramente strumentale rispetto alla censura formulata nei confronti del predetto art. 2. - S. n. 314/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti") - in combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ("Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), come modificato dall'art. 8 della legge n. 1338 del 1962, e con l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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