Corte costituzionale
Ordinanza n. 35/1989
Corte cost., ord. 2 febbraio 1989, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 35/1989
- Data di deposito
- 2 febbraio 1989
- Data di decisione
- 25 gennaio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, lett. a, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
- art. 8, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
- art. 10, comma 5, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 9, ultimo co., legge n. 1338 del 12 agosto 1962
Massime
Massima n. 15177
Manifesta inammissibilita' - anche a prescindere dall'omessa motivazione sulla sua rilevanza - della questione concernente l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo in tutte le sue residue applicazioni, fatto salvo il limite temporale segnato dal 1 ottobre 1983 (data di entrata in vigore dell'art. 6, d.l. n. 463 del 1983) e conseguentemente della questione concernente gli artt. 10, quinto comma, legge n. 218 del 1952 - modificato dell'art. 8, legge n. 1338 del 1962 - e 9, ultimo comma, stessa legge, n. 1338 del 1962, denunziati sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al generale divieto di integrazione al minimo, il cui riferimento risulta percio' meramente strumentale rispetto alla censura formulata nei confronti del predetto art. 2. - S. n. 314/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti") - in combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ("Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), come modificato dall'art. 8 della legge n. 1338 del 1962, e con l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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