Corte costituzionale

Ordinanza n. 334/1989

Corte cost., ord. 6 giugno 1989, n. 334

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
334/1989
Data di deposito
6 giugno 1989
Data di decisione
18 maggio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:334

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 13478

L'intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito con modifiche nella legge 9 febbraio 1987 n. 15 - rende manifestamente inammissibile le questioni di legittimita' costituzionale concernenti la medesima disposizione, (manifesta inammissibilita' delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. e relative all'art. 69, ultimo comma, Cost., nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennita' di avviamento anche per i contratti relativi ad immobili destinati ad attivita' che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori, nonche' adibiti a studi professionali; e nella parte in cui si applica soltanto ai contratti soggetti alla disciplina transitoria e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge). - S. n. 882/1988; v. anche O. n. 737/1988 (circa l'ambito di applicabilita' della disposizione "de qua".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1987, n. 15, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 882 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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