Corte costituzionale
Ordinanza n. 334/1989
Corte cost., ord. 6 giugno 1989, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 334/1989
- Data di deposito
- 6 giugno 1989
- Data di decisione
- 18 maggio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:334
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 382 del 9 dicembre 1986
- art. 69, ultimo co., legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 1, ultimo co., legge n. 15 del 9 febbraio 1987
Massime
Massima n. 13478
L'intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito con modifiche nella legge 9 febbraio 1987 n. 15 - rende manifestamente inammissibile le questioni di legittimita' costituzionale concernenti la medesima disposizione, (manifesta inammissibilita' delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. e relative all'art. 69, ultimo comma, Cost., nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennita' di avviamento anche per i contratti relativi ad immobili destinati ad attivita' che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori, nonche' adibiti a studi professionali; e nella parte in cui si applica soltanto ai contratti soggetti alla disciplina transitoria e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge). - S. n. 882/1988; v. anche O. n. 737/1988 (circa l'ambito di applicabilita' della disposizione "de qua".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1987, n. 15, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 882 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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