Corte costituzionale

Ordinanza n. 306/1989

Corte cost., ord. 25 maggio 1989, n. 306

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
306/1989
Data di deposito
25 maggio 1989
Data di decisione
17 maggio 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:306

Parametri

  • art. 21, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 24505

Ravvisata la necessita' di correggere errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 78 del 1989, si dispone: 1) Nel "considerato in diritto", il secondo periodo del terzo capoverso del n. 7 (che comincia con le parole. ... Ma, di piu', appena circa undici anni prima"; e termina con le parole") "...costituzione di parte civile") va letto nel seguente modo. "ma, di piu', appena circa undici anni prima dell'emanazione del c.p.m.p. il legislatore aveva ribadito. in sede di procedimento penale ordinario, l'ammissibilita' della costituzione di parte civile"; 2) Nel dispositivo, all'ultimo capoverso, dopo le parole "risarcimento del danno", deve leggersi, in aggiunta, la seguente frase: "restando superata, dalla precedente declaratoria d'illegittimita' costituzionale, ex art. 27 legge n. 87 del 1953, del comma 2 dell'art. 373 del c.p.m.p., la declaratoria d'inammissibilita' della questione relativa al comma 2 del predetto articolo, proposta con la stessa ordinanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 78 del 1989 siano corretti i seguenti errori materiali:

1) nel "Considerato in diritto", il secondo periodo del terzo capoverso del numero 7 (che comincia con le parole "Ma, di più, appena circa undici anni prima..."; e termina con le parole "...costituzione di parte civile") va letto nel seguente modo: "Ma, di più, appena circa undici anni prima dell'emanazione del c.p.m.p., il legislatore aveva ribadito, in sede di procedimento penale ordinario, l'ammissibilità della costituzione di parte civile";

2) nel dispositivo, all'ultimo capoverso, dopo le parole "risarcimento del danno", deve leggersi, in aggiunta, la seguente frase: "restando superata, dalla precedente declaratoria d'illegittimità costituzionale, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, del secondo comma dell'art. 373 del codice penale militare di pace, la declaratoria d'inammissibilità della questione relativa al secondo comma del predetto articolo, proposta con la stessa ordinanza".

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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