Corte costituzionale
Ordinanza n. 306/1989
Corte cost., ord. 25 maggio 1989, n. 306
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 306/1989
- Data di deposito
- 25 maggio 1989
- Data di decisione
- 17 maggio 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:306
Parametri
- art. 21, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 24505
Ravvisata la necessita' di correggere errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 78 del 1989, si dispone: 1) Nel "considerato in diritto", il secondo periodo del terzo capoverso del n. 7 (che comincia con le parole. ... Ma, di piu', appena circa undici anni prima"; e termina con le parole") "...costituzione di parte civile") va letto nel seguente modo. "ma, di piu', appena circa undici anni prima dell'emanazione del c.p.m.p. il legislatore aveva ribadito. in sede di procedimento penale ordinario, l'ammissibilita' della costituzione di parte civile"; 2) Nel dispositivo, all'ultimo capoverso, dopo le parole "risarcimento del danno", deve leggersi, in aggiunta, la seguente frase: "restando superata, dalla precedente declaratoria d'illegittimita' costituzionale, ex art. 27 legge n. 87 del 1953, del comma 2 dell'art. 373 del c.p.m.p., la declaratoria d'inammissibilita' della questione relativa al comma 2 del predetto articolo, proposta con la stessa ordinanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che nella sentenza n. 78 del 1989 siano corretti i seguenti errori materiali:
1) nel "Considerato in diritto", il secondo periodo del terzo capoverso del numero 7 (che comincia con le parole "Ma, di più, appena circa undici anni prima..."; e termina con le parole "...costituzione di parte civile") va letto nel seguente modo: "Ma, di più, appena circa undici anni prima dell'emanazione del c.p.m.p., il legislatore aveva ribadito, in sede di procedimento penale ordinario, l'ammissibilità della costituzione di parte civile";
2) nel dispositivo, all'ultimo capoverso, dopo le parole "risarcimento del danno", deve leggersi, in aggiunta, la seguente frase: "restando superata, dalla precedente declaratoria d'illegittimità costituzionale, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, del secondo comma dell'art. 373 del codice penale militare di pace, la declaratoria d'inammissibilità della questione relativa al secondo comma del predetto articolo, proposta con la stessa ordinanza".
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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