Corte costituzionale

Sentenza n. 998/1988

Corte cost., sent. 27 ottobre 1988, n. 998

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
998/1988
Data di deposito
27 ottobre 1988
Data di decisione
12 ottobre 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:998

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 138 del 16 maggio 1984
  • art. 5, legge n. 138 del 16 maggio 1984

Parametri

  • legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3, lett.a, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 12954

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ATTO INTRODUTTIVO - REQUISITI La questione di costituzionalita' proposta relativamente ad una legge nel suo complesso e nel suo intero testo, senza che sia adeguatamente motivata siffatta estensione della questione stessa, e' inficiata da un vizio formale del relativo atto introduttivo che rende inammissibile l'esame da parte della Corte costituzionale.

Massima n. 12955

REGIONE SARDEGNA - ORDINAMENTO DEL PERSONALE. La disciplina dell'occupazione coinvolge bens piu' materie, molte delle quali sono di spettanza dello Stato ed alcune di competenza regionale, ma il suo oggetto, inteso in un'accezione unitaria e globale, va concepito, alla stregua anche di specifiche disposizioni costituzionali (artt. 1, 4 e 31, secondo comma, Cost.), come bene collettivo in se' e come finalita' comprensiva di ogni suo aspetto particolare, la cui realizzazione e' affidata alla responsabilita' finale ed unitaria dello Stato, anche con eventuale compressione delle competenze regionali, in nime appunto dell'interesse nazionale. Pertanto, attesa la peculiare rilevanza dell'interesse nazionale avuto di mira dalla legge n. 138 del 1984 (intesa a favorire, in momenti di particolare difficolta', l'occupazione giovanile) ed emerso in modo cos imperativo e stringente in ogni parte del territorio della Repubblica da esigere un'urgente ed uniforme soddisfazione, tale da non poter essere perseguita dal semplice intervento legislativo delle Regioni, trovano piena e ragionevole giustificazione quelle disposizioni della medesima legge (nella specie l'art. 5, denunciato dalla Regione Sardegna come invasivo della propria competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, nonche' di stato giuridico ed economico del personale) che intervengano, anche con norme di dettaglio, in ambiti astrattamente ricadenti nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni, siano pur esse ad autonomia differenziata. - v. S.nn. 49/1987, 177 e 217/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della intera legge 16 maggio 1984 n. 138 (Modalità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980 n. 33), in riferimento all'art. 3, lettera a) dello Statuto speciale della Sardegna, sollevata dalla medesima Regione con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo ed ultimo comma, della legge 16 maggio 1984 n. 138, in riferimento all'art. 3, lettera a) dello Statuto speciale della Sardegna, sollevata dalla medesima Regione con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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