Corte costituzionale
Sentenza n. 996/1988
Corte cost., sent. 27 ottobre 1988, n. 996
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 996/1988
- Data di deposito
- 27 ottobre 1988
- Data di decisione
- 12 ottobre 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:996
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 febbraio 1984
Massime
Massima n. 12185
L'avvalimento di uffici regionali da parte dello Stato - in linea di principio conforme a Costituzione - ove non disposto con legge nazionale ne' previsto da apposita convenzione con la regione interessata, puo' essere comunque instaurato anche con atto unilaterale dell'Amministrazione statale, quando esso non comporti alterazioni significative nell'organizzazione degli uffici che si intende utilizzare ne' alcun sostanziale turbamento nello svolgimento della loro normale attivita'. Come nel caso dell'avvalimento degli uffici regionali, subentrati ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, disposto con d.M. agricoltura e foreste 21/2/84, per l'espletamento di compiti assolutamente marginali, non richiedenti strutture o mezzi aggiuntivi e risolventesi nell'espressione di pareri sulla concessione dell'integrazione di prezzo e nella determinazione dei quantitativi di olio ammissibili all'integrazione negli eccezionali casi in cui non siano attestati dal frantoiano (Spettanza allo Stato del potere di avvalersi degli uffici regionali, succeduti, in virtu' dell'art. 11, lett. b), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, per l'esercizio dei compiti che l'art. 11, u.c., del d.l. 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, demanda ai capi dei predetti ispettorati provinciali in materia di concessione dell'integrazione di prezzo ai produttori di olio di oliva nelle zone di trascurabile importanza per la produzione olivicola). Cfr. sentt. 286/1985; 175/1976; 23/1957; 216/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato avvalersi degli uffici regionali, succeduti, in virtù dell'art. 11, lett. b), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, per l'esercizio dei compiti che l'art. 11, u.c., del d.l. 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, demanda ai capi dei predetti ispettorati provinciali in materia di concessione dell'integrazione di prezzo ai produttori di olio di oliva nelle zone di trascurabile importanza per la produzione olivicola.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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