Corte costituzionale

Sentenza n. 996/1988

Corte cost., sent. 27 ottobre 1988, n. 996

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
996/1988
Data di deposito
27 ottobre 1988
Data di decisione
12 ottobre 1988
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:996

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 febbraio 1984

Massime

Massima n. 12185

L'avvalimento di uffici regionali da parte dello Stato - in linea di principio conforme a Costituzione - ove non disposto con legge nazionale ne' previsto da apposita convenzione con la regione interessata, puo' essere comunque instaurato anche con atto unilaterale dell'Amministrazione statale, quando esso non comporti alterazioni significative nell'organizzazione degli uffici che si intende utilizzare ne' alcun sostanziale turbamento nello svolgimento della loro normale attivita'. Come nel caso dell'avvalimento degli uffici regionali, subentrati ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, disposto con d.M. agricoltura e foreste 21/2/84, per l'espletamento di compiti assolutamente marginali, non richiedenti strutture o mezzi aggiuntivi e risolventesi nell'espressione di pareri sulla concessione dell'integrazione di prezzo e nella determinazione dei quantitativi di olio ammissibili all'integrazione negli eccezionali casi in cui non siano attestati dal frantoiano (Spettanza allo Stato del potere di avvalersi degli uffici regionali, succeduti, in virtu' dell'art. 11, lett. b), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, per l'esercizio dei compiti che l'art. 11, u.c., del d.l. 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, demanda ai capi dei predetti ispettorati provinciali in materia di concessione dell'integrazione di prezzo ai produttori di olio di oliva nelle zone di trascurabile importanza per la produzione olivicola). Cfr. sentt. 286/1985; 175/1976; 23/1957; 216/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato avvalersi degli uffici regionali, succeduti, in virtù dell'art. 11, lett. b), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, per l'esercizio dei compiti che l'art. 11, u.c., del d.l. 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, demanda ai capi dei predetti ispettorati provinciali in materia di concessione dell'integrazione di prezzo ai produttori di olio di oliva nelle zone di trascurabile importanza per la produzione olivicola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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