Corte costituzionale
Sentenza n. 991/1988
Corte cost., sent. 27 ottobre 1988, n. 991
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 991/1988
- Data di deposito
- 27 ottobre 1988
- Data di decisione
- 12 ottobre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:991
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, ultimo co., legge della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 1980
- art. 6, regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
- art. 5, regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 1980
- art. 32, legge della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 1980
Parametri
- art. 23, statuto regione Sicilia
- art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 913 del 12 novembre 1975
- art. 14, lettera l, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 13246
Tutti gli atti per i quali le leggi vigenti richiedono il parere del Consiglio di Stato sono sottoposti, quando siano adottati dall'amministrazione pubblica della regione siciliana, al parere del Consiglio di giustizia amministrativa. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 23 dello Statuto siciliano in relazione all'art. 4, secondo comma, decreto legislativo n. 654 del 1948, l'art. 13, ultimo comma, della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1 ("Provvedimenti per la razionalizzazione della pesca in Sicilia") nella parte in cui prescrive che le convenzioni ivi previste sono stipulate "prescindendo dal parere prescritto dall'art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".
Massima n. 13247
E' del tutto incongruo individuare in una serie di elementi quantitativi - come l'alto tonnellaggio o l'elevata potenza dei motori dei natanti ammessi ai benefici, ovvero l'ammontare degli stanziamenti previsti per il finanziamento delle relative incentivazioni - un sintomo certo della volonta' obiettiva del legislatore regionale di disciplinare la pesca marittima oltre i limiti posti dalle norme statutarie, che circoscrivono l'esercizio della competenza della Regione Sicilia al mare territoriale prospiciente il territorio isolano. (E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 14, lettera l, dello Statuto siciliano, come attuato dall'art. 1, D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, degli artt. 3 e 32 della legge regionale siciliana 4 gennaio 1980, n. 1).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1 ("Provvedimenti per la razionalizzazione della pesca in Sicilia") nella parte in cui prescrive che le convenzioni ivi previste sono stipulate "prescindendo dal parere prescritto dall'art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni";
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 3 e 32 della stessa legge regionale siciliana 4 gennaio 1980, n. 1, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana in riferimento all'art. 14, lett. l, dello Statuto siciliano, come attuato dall'art. 1 del d.P.R. 12 novembre 1975, n. 913 ("Norme di attuazione dello statuto per la regione siciliana in materia di pesca marittima").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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