Corte costituzionale

Sentenza n. 966/1988

Corte cost., sent. 13 ottobre 1988, n. 966

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
966/1988
Data di deposito
13 ottobre 1988
Data di decisione
10 ottobre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:966

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 470 del 19 novembre 1987
  • decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1987

Parametri

  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 52, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 12104

Gli interventi previsti dala legge n. 470 del 1987 si giustificano per l'urgenza di provvedere nonche' per il carattere nazionale degli interessi posti in gioco, ne' precedono d'altronde la possibilita' di interventi concorrenti da parte delle Province autonome (Infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale della legge 19 novembre 1987 n. 470, proposte dalle Province autonome di Trento e Bolzano in riferimento agli artt. 8, 9, 16 e 79 dello Statuto T.A.A.)

Massima n. 12105

Il decreto-legge n. 284 del 1987 non faceva riferimento ai Comuni del Trentino Alto-Adige, sicche' non poteva essere prevista la partecipazione dei Presidenti delle Province autonome alla relativa sedutadel Consiglio dei Ministri (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del decreto legge 19 settembre 1987 n. 384 proposta dalle Province autonome di Trento e Bolzano in riferimento all'art. 52 dello Statuto T.A.A)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del decreto-legge 19 settembre 1987 n. 384, recante "Disposizioni urgenti in favore dei Comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", e della legge 19 novembre 1987 n. 470, concernente la conversione in legge, con modificazioni, di tale decreto-legge, in relazione agli artt. 8, primo comma, nn. 5, 9, 10, 13, 18, 20, 21; 9, primo comma, nn. 3, 8, 11; 16, primo comma; 52 e 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti degli stessi atti normativi (D.L. 19 settembre 1987 n. 384 e L. 19 novembre 1987 n. 470), in relazione agli artt. 8, primo comma, nn. 5, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9, 11; 16, primo comma, 52 e 79 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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