Corte costituzionale

Sentenza n. 965/1988

Corte cost., sent. 13 ottobre 1988, n. 965

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
965/1988
Data di deposito
13 ottobre 1988
Data di decisione
10 ottobre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:965

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 590 del 15 ottobre 1981

Parametri

  • art. 8, n.24, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.25, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, ss., statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.18, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 12102

La legge n. 590 del 1981 ha attribuito alle Province autonome nuove competenze, di cui esse prima non erano dotate, l'infondatezza dele questioni proposte deriva peraltro dalla natura aggiuntiva degi interventi previsti e dalla rilevanza nazionale degli interessi legati al Fondo di solidarieta' nazionale (Infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'intera legge 15 ottobre 1981 n. 590, proposte dalle Province autonome di Trento e Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 8, 13, 17, 18, 21, 24 e 25; 9 n. 9; 16, 17, 78 e 107 ss. dello Statuto T.A.A.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della legge 15 ottobre 1981 n. 590, recante "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale", in relazione agli artt. 8, nn. 13, 17, 21, 24; 16, primo comma; 107 e seguenti del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti della stessa legge n. 590 del 1981, per violazione degli artt. 8, nn. 8, 13, 17, 18, 21, 24, 25; 9 n. 9; 16, primo comma; 17; 78; 107 e seguenti del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze