Corte costituzionale
Sentenza n. 965/1988
Corte cost., sent. 13 ottobre 1988, n. 965
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 965/1988
- Data di deposito
- 13 ottobre 1988
- Data di decisione
- 10 ottobre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:965
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 590 del 15 ottobre 1981
Parametri
- art. 8, n.24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.25, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, ss., statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 12102
La legge n. 590 del 1981 ha attribuito alle Province autonome nuove competenze, di cui esse prima non erano dotate, l'infondatezza dele questioni proposte deriva peraltro dalla natura aggiuntiva degi interventi previsti e dalla rilevanza nazionale degli interessi legati al Fondo di solidarieta' nazionale (Infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'intera legge 15 ottobre 1981 n. 590, proposte dalle Province autonome di Trento e Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 8, 13, 17, 18, 21, 24 e 25; 9 n. 9; 16, 17, 78 e 107 ss. dello Statuto T.A.A.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della legge 15 ottobre 1981 n. 590, recante "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale", in relazione agli artt. 8, nn. 13, 17, 21, 24; 16, primo comma; 107 e seguenti del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti della stessa legge n. 590 del 1981, per violazione degli artt. 8, nn. 8, 13, 17, 18, 21, 24, 25; 9 n. 9; 16, primo comma; 17; 78; 107 e seguenti del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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