Corte costituzionale

Sentenza n. 963/1988

Corte cost., sent. 13 ottobre 1988, n. 963

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
963/1988
Data di deposito
13 ottobre 1988
Data di decisione
10 ottobre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:963

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 126 del 31 marzo 1980
  • legge n. 463 del 13 agosto 1980
  • art. 2, legge n. 126 del 31 marzo 1980

Parametri

  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 18, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.25, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 13173

Le leggi 31 marzo 1980 n. 126 e 13 agosto 1980 n. 463 sono finalizzate a determinare, sull'intero territorio della Repubblica, condizioni idonee a minimizzare i rischi di contagio del morbo di Hansen e perseguono, quindi, scopi non meramente assitenziali ma legati in maniera precipua alla profilassi: esse pertanto afferiscono alla materia "igiene e sanita'" e non alla materia dell'assistenza e beneficenza pubblica attribuita alla competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano. (Infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 31 marzo 1980, n. 126, concernente "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" ed all'art. 2 della legge 13 agosto 1980 n. 463, recante modifiche alla legge 31 marzo 1980 n. 126, sollevate - in relazione agli artt. 8 n. 25, 9, n. 10 e 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - con ricorsi delle Province Autonome di trento e Bolzano sul presupposto che le norme impugnate attengano a materie di competenza esclusiva delle Province stesse).

Massima n. 13174

L'interesse, attinente all'intera comunita' nazionale, alla massima efficacia dell'azione profilattica nei confronti del morbo di Hansen e' idoneo a fondare una normativa intesa a fornire un indirizzo unitario alle Regioni e Province Autonome nella determinazione dei sussidi ai soggetti colpiti dalla malattia ed ai loro familiari. (Infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 31 marzo 1980 n. 126, concernente "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenza a favore degli hanseniani e loro familiari" ed all'art. 2 della legge 13 agosto 1980 n. 463, recante modifiche alla legge 31 marzo 1980 n. 126 sollevate - in relazione all'art. 9 n. 10 dello Statuto speciale per il trentino Alto Adige - con ricorsi delle Province Autonome di Trento e Bolzano sul presupposto che le disposizioni impugnate non rechino norme di principio ma norme direttamente operative e di dettaglio, incidendo su materie di competenza concorrente).

Massima n. 13175

Le disposizioni delle leggi 31 marzo 1980 n. 126 e 13 agosto 1980 n. 463 concernenti le modalita' di rimborso della spesa integrano una fattispecie estranea a quella dell'adeguamento delle finanze delle Province Autonome di Trento e Bolzano e non si pongono percio' in contrasto con l'art. 78 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige. (Infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 31 marzo 1980 n. 126, concernente "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" e dell'art. 2 della legge 13 agosto 1980 n. 463, recante modifiche alla legge 31 marzo 1980 n. 126, sollevate - in relazione all'art. 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 2 e 3 della legge 31 marzo 1980, n. 126, concernente "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" ed all'art. 2 della legge 13 agosto 1980, n. 463, recante modifiche alla predetta legge n. 126 del 1980, proposte, con i ricorsi di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 n. 25, 9 n. 10, 16, primo comma, 18 secondo comma del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, dalla Provincia autonoma di Trento;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle stesse norme di legge, proposte, con i ricorsi di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 n. 25, 9 n. 10, 16, primo comma, 18 secondo comma e 78 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze