Corte costituzionale
Sentenza n. 963/1988
Corte cost., sent. 13 ottobre 1988, n. 963
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 963/1988
- Data di deposito
- 13 ottobre 1988
- Data di decisione
- 10 ottobre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:963
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 126 del 31 marzo 1980
- legge n. 463 del 13 agosto 1980
- art. 2, legge n. 126 del 31 marzo 1980
Parametri
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 18, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.25, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 13173
Le leggi 31 marzo 1980 n. 126 e 13 agosto 1980 n. 463 sono finalizzate a determinare, sull'intero territorio della Repubblica, condizioni idonee a minimizzare i rischi di contagio del morbo di Hansen e perseguono, quindi, scopi non meramente assitenziali ma legati in maniera precipua alla profilassi: esse pertanto afferiscono alla materia "igiene e sanita'" e non alla materia dell'assistenza e beneficenza pubblica attribuita alla competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano. (Infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 31 marzo 1980, n. 126, concernente "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" ed all'art. 2 della legge 13 agosto 1980 n. 463, recante modifiche alla legge 31 marzo 1980 n. 126, sollevate - in relazione agli artt. 8 n. 25, 9, n. 10 e 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - con ricorsi delle Province Autonome di trento e Bolzano sul presupposto che le norme impugnate attengano a materie di competenza esclusiva delle Province stesse).
Massima n. 13174
L'interesse, attinente all'intera comunita' nazionale, alla massima efficacia dell'azione profilattica nei confronti del morbo di Hansen e' idoneo a fondare una normativa intesa a fornire un indirizzo unitario alle Regioni e Province Autonome nella determinazione dei sussidi ai soggetti colpiti dalla malattia ed ai loro familiari. (Infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 31 marzo 1980 n. 126, concernente "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenza a favore degli hanseniani e loro familiari" ed all'art. 2 della legge 13 agosto 1980 n. 463, recante modifiche alla legge 31 marzo 1980 n. 126 sollevate - in relazione all'art. 9 n. 10 dello Statuto speciale per il trentino Alto Adige - con ricorsi delle Province Autonome di Trento e Bolzano sul presupposto che le disposizioni impugnate non rechino norme di principio ma norme direttamente operative e di dettaglio, incidendo su materie di competenza concorrente).
Massima n. 13175
Le disposizioni delle leggi 31 marzo 1980 n. 126 e 13 agosto 1980 n. 463 concernenti le modalita' di rimborso della spesa integrano una fattispecie estranea a quella dell'adeguamento delle finanze delle Province Autonome di Trento e Bolzano e non si pongono percio' in contrasto con l'art. 78 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige. (Infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 31 marzo 1980 n. 126, concernente "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" e dell'art. 2 della legge 13 agosto 1980 n. 463, recante modifiche alla legge 31 marzo 1980 n. 126, sollevate - in relazione all'art. 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 2 e 3 della legge 31 marzo 1980, n. 126, concernente "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" ed all'art. 2 della legge 13 agosto 1980, n. 463, recante modifiche alla predetta legge n. 126 del 1980, proposte, con i ricorsi di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 n. 25, 9 n. 10, 16, primo comma, 18 secondo comma del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, dalla Provincia autonoma di Trento;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle stesse norme di legge, proposte, con i ricorsi di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 8 n. 25, 9 n. 10, 16, primo comma, 18 secondo comma e 78 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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