Corte costituzionale

Sentenza n. 959/1988

Corte cost., sent. 6 ottobre 1988, n. 959

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
959/1988
Data di deposito
6 ottobre 1988
Data di decisione
26 settembre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:959

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 4, decreto-legge n. 326 del 4 agosto 1987
  • art. 3, comma 1, decreto-legge n. 326 del 4 agosto 1987
  • legge n. 403 del 3 ottobre 1987
  • legge n. 60 del 7 marzo 1986

Parametri

  • art. 14, lett.p, statuto regione Sicilia
  • art. 17, lett.i, statuto regione Sicilia
  • art. 19, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 11965

La legislazione regionale, anche della sicilia, in materia tributaria, ha natura concorrente e va esercitata entro il limite dei principi generali recati dalle leggi dello Stato: che, in tema di determinazione degli aggi esattoriali rispondono alla esigenza di realizzare univoci equilibri nei costi del servizio di esazione e dei conseguenti oneri, secondo standard unitari, sul territorio nazionale (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma quarto e 3 comma primo del d.l. 326 convertito in l. 403/1987 nella parte in cui determinano, nella percentuale del 48% dell'aggio di riscossione mediante ruoli, le somme da corrispondere allo stesso titolo agli esattori, per versamenti diretti, anche con riguardo ai servizi esattoriali aventi sede nella Sicilia, ove l'aggio in parola era stato gia' fissato in misura del 60% con legge regionale n. 55/84). cfr. sent. nn. 9,14/1957; 150/1969; 14/1975; 61/1987.

Massima n. 11968

Anche nella Regione siciliana spetta allo Stato assicurare l'applicazione dell'aggio per i versamenti diretti nella misura (uniforme) prevista dalla legge nazionale (l. n. 60/1986, poi n. 403/1987). - cfr. massima Sent. 959/88A.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.2, comma quarto, nonché dell'art. 3, comma primo, (nel testo sostituito con legge 3 ottobre 1987 n. 403) del d.l. 4 agosto 1987, n. 326 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette) sollevata dalla Regione siciliana con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 14, lett. q (recte p), 17 (lett. i), 19 e 36 dello Statuto della Regione siciliana;

rigetta il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui pure in epigrafe, sollevato dalla Regione siciliana e dichiara che spetta allo Stato assicurare anche in tale regione l'applicazione dell'aggio per i versamenti diretti, nella misura prevista dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 (Disposizioni urgenti per assicurare la riscossione delle imposte dirette).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 settembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il Cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze