Corte costituzionale
Sentenza n. 959/1988
Corte cost., sent. 6 ottobre 1988, n. 959
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 959/1988
- Data di deposito
- 6 ottobre 1988
- Data di decisione
- 26 settembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:959
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 326 del 4 agosto 1987
- art. 3, comma 1, decreto-legge n. 326 del 4 agosto 1987
- legge n. 403 del 3 ottobre 1987
- legge n. 60 del 7 marzo 1986
Parametri
- art. 14, lett.p, statuto regione Sicilia
- art. 17, lett.i, statuto regione Sicilia
- art. 19, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 11965
La legislazione regionale, anche della sicilia, in materia tributaria, ha natura concorrente e va esercitata entro il limite dei principi generali recati dalle leggi dello Stato: che, in tema di determinazione degli aggi esattoriali rispondono alla esigenza di realizzare univoci equilibri nei costi del servizio di esazione e dei conseguenti oneri, secondo standard unitari, sul territorio nazionale (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma quarto e 3 comma primo del d.l. 326 convertito in l. 403/1987 nella parte in cui determinano, nella percentuale del 48% dell'aggio di riscossione mediante ruoli, le somme da corrispondere allo stesso titolo agli esattori, per versamenti diretti, anche con riguardo ai servizi esattoriali aventi sede nella Sicilia, ove l'aggio in parola era stato gia' fissato in misura del 60% con legge regionale n. 55/84). cfr. sent. nn. 9,14/1957; 150/1969; 14/1975; 61/1987.
Massima n. 11968
Anche nella Regione siciliana spetta allo Stato assicurare l'applicazione dell'aggio per i versamenti diretti nella misura (uniforme) prevista dalla legge nazionale (l. n. 60/1986, poi n. 403/1987). - cfr. massima Sent. 959/88A.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.2, comma quarto, nonché dell'art. 3, comma primo, (nel testo sostituito con legge 3 ottobre 1987 n. 403) del d.l. 4 agosto 1987, n. 326 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette) sollevata dalla Regione siciliana con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 14, lett. q (recte p), 17 (lett. i), 19 e 36 dello Statuto della Regione siciliana;
rigetta il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui pure in epigrafe, sollevato dalla Regione siciliana e dichiara che spetta allo Stato assicurare anche in tale regione l'applicazione dell'aggio per i versamenti diretti, nella misura prevista dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 (Disposizioni urgenti per assicurare la riscossione delle imposte dirette).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 settembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il Cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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