Corte costituzionale
Sentenza n. 927/1988
Corte cost., sent. 28 luglio 1988, n. 927
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 927/1988
- Data di deposito
- 28 luglio 1988
- Data di decisione
- 8 luglio 1988
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:927
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 15 gennaio 1987
- decreto del Ministro dell'interno del 11 novembre 1986
Parametri
- art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 11899
E' cessata la materia del contendere in ordine a ricorsi proposti dalla Provincia autonoma di Bolzano per impugnazione dei concorsi banditi con decreti del Ministro dell'agricoltura 15 gennaio 1987, relativamente alla copertura di quattro posti (di ispettore per la repressione delle sofisticazioni agroalimentari) presso l'Ufficio di S. Michele all'Adige, essendo stati detti decreti nel frattempo annullati, dallo stesso Ministro, in parte qua.
Massima n. 11902
Poiche' ne' all'Istituto per l'assestamento forestale e l'apicoltura (che ha in Trento la sua unica sede con competenza nazionale) ne' alla Sezione periferica di Trento dell'Istituto per la frutticoltura (operante su area piu' vasta di quella regionale) puo' riconoscersi il requisito della "competenza regionale" (richiesta dall'art. 1, co. 3, d.P.R. 752/1976), nel bando di concorso per la copertura di posti ai detti istituti il Ministro non era tenuto ad osservare le norme statutarie in materia di proporzionale negli Uffici siti nella Provincia di Bolzano e di bilinguismo (Spettanza allo Stato del potere di bandire il concorso indetto con D.M. 15 gennaio 1987 del Ministro dell'Agricoltura e foreste).
Massima n. 11904
Poiche' l'Amministrazione civile dell'Interno non ha piu' uffici periferici nelle due Provincie autonome di Trento e Bolzano, al concorso concernente la carriera direttiva di ragioneria di detta amministrazione non era applicabile la normativa statutaria e di attuazione sulla riserva di posti a favore di candidati in possesso del requisito del bilinguismo e sulla dichiarazione di opzione dell'una o altra lingua, ai fini delle prove di esame (Spettanza allo Stato del potere di bandire il concorso indetto con decreto 11 novembre 1986 del Ministro dell'interno).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano di cui in epigrafe, per quanto concerne i concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, successivamente annullati in parte qua;
dichiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con il decreto indicato in epigrafe;
dichiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal Ministero dell'interno per personale dell'Amministrazione civile, con il decreto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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