Corte costituzionale
Sentenza n. 922/1988
Corte cost., sent. 28 luglio 1988, n. 922
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 922/1988
- Data di deposito
- 28 luglio 1988
- Data di decisione
- 8 luglio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:922
Norme oggetto del giudizio
- art. 399, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 11, legge n. 400 del 31 luglio 1984
Parametri
- art. 136, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 13926
Le decisioni di illegittimita' costituzionale hanno per destinatario non solo chi e' chiamato ad applicare la legge, ma anche il legislatore, al quale l'art. 136 Cost. impone di accettare l'immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma incostituzionale, senza possibilita' di prolungarne la vita o di farla rivivere, a meno che il quadro normativo in cui la nuova disposizione si inserisce risulti mutato rispetto a quello in cui si collocava la pronuncia della Corte; non puo', insomma, una nuova legge valutare fatti, atti o situazioni come se la dichiarazione di incostituzionalita' non fosse intervenuta. - S. nn. 73/1963, 88/1966, 223/1983.
Massima n. 13930
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 136 Cost. - l'art. 399, comma primo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 della legge 31 luglio 1984 n. 400, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello ai fini e nei limiti dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia. Trattasi, infatti, di parte gia' dichiarata illegittima, nel testo precedente alla sostituzione operata dalla legge n. 400 del 1984. - S. n. 224/1983 (dichiarativa della parziale incostituzionalita' dell'art. 399, comma primo, cod. proc. pen., nel testo originario).
Massima n. 13934
Ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarata d'ufficio l'illegittimita' costituzionale, in via conseguenziale, dell'art. 399, comma primo, cod. proc. pen., come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984 n. 400, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione. Ricorre, infatti, la 'eadem ratio' della dichiarazione di incostituzionalita' del medesimo articolo, nella parte concernente il diritto dell'imputato di appellare la sentenza pretorile di proscioglimento per amnistia. - cfr. massima precedente; S. n. 224/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia;
b) Dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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