Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1988
Corte cost., sent. 26 gennaio 1988, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 154 del 23 aprile 1981
- integrale, legge n. 154 del 23 aprile 1981
- art. 1, legge n. 154 del 23 aprile 1981
Parametri
- art. 55, statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 17, statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 10262
Nella regione Sardegna la disciplina dei casi di ineleggibilita` ed incompatibilita` alla carica di consigliere regionale trova la sua speciale regolamentazione nello statuto regionale e nelle relative norme di attuazione, con la conseguenza che la disciplina dei medesimi casi, dettata, in via generale, con legge dello Stato non puo` configurarsi, per tale ragione, come automaticamente derogatoria o integrative di quella speciale, tanto piu` quando manchi di una espressa previsione di applicabilita` alla regione, vuoi con riferimento ai casi di ineleggibilita` vuoi, soprattutto, a quelli di incompatibilita` stante la riserva di cui all'art. 17 dello statuto sardo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in via principale e in riferimento agli artt. 17 e 55 st. sa. - della legge 23 aprile 1981, n. 154, in toto e negli artt. 1 e 4, che stabiliscono, rispettivamente, l'eleggibilita` a consigliere regionale degli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica e l'incompatibilita` alla carica di consigliere reg. con quella di sindaco di qualunque Comune compreso nel territorio regionale, laddove l'art. 17 statuto sardo, prevede, invece, l'eleggibilita` al consiglio regionale degli iscritti nelle liste elettorali della Regione e l'incompatibilita` dell'ufficio di consigliere con quello di sindaco di un comune con popolazione superiore a diecimila abitanti).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 23 aprile 1981 n. 154, in toto e degli artt. 1 e 4 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 17 e 55 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale regione Sardegna), dal Presidente della regione Sardegna col ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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