Corte costituzionale

Sentenza n. 834/1988

Corte cost., sent. 21 luglio 1988, n. 834

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
834/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
5 luglio 1988
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:834

Norme oggetto del giudizio

  • decreto ministeriale del 22 maggio 1987

Massime

Massima n. 13203

Non spetta al Ministro del turismo e dello spettacolo, con il decreto 22 maggio 1987, in riferimento al territorio della Provincia di Bolzano, adottare i criteri e i parametri per l'elaborazione dei programmi di interventi in ordine agli impianti destinati all'attivita' sportiva agonistica e non agonistica di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, come convertito nella legge 6 marzo 1987, n. 65; ne' disporre che i progetti delle opere siano presentati direttamente ad esso Ministro; ne' regolare la composizione delle commissioni di collaudo delle opere finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma secondo, del detto d.l. n. 2 del 1987, e la vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi; ne' stabilire che i finanziamenti per i detti interventi siano assegnati direttamente agli enti beneficiari. Essendo stata dichiarata, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, comma primo, lett. b), e comma primo ter, e 2, comma secondo, della legge 6 marzo 1987, n. 65, che costituivano il titolo ed il presupposto del provvedimento impugnato - in sede di conflitto di attribuzione - anche il potere esercitato dal Ministro del turismo e spettacolo con il detto provvedimento deve ritenersi lesivo delle competenze provinciali - Va, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale 22 maggio 1987. - Sent. 517/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al Ministro del turismo e dello spettacolo, con il decreto 22 maggio 1987, in riferimento al territorio della Provincia di Bolzano, adottare i criteri e i parametri per l'elaborazione dei programmi di interventi in ordine agli impianti destinati all'attività sportiva agonistica e non agonistica di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, come convertito nella legge 6 marzo 1987, n. 65; né disporre che i progetti delle opere siano presentati direttamente ad esso Ministro; né regolare la composizione delle commissioni di collaudo delle opere finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma secondo, del detto d.l. n. 2 del 1987, e la vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi; né stabilire che i finanziamenti per i detti interventi siano assegnati direttamente agli enti beneficiari;

Annulla, per l'effetto, il suindicato decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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