Corte costituzionale
Sentenza n. 834/1988
Corte cost., sent. 21 luglio 1988, n. 834
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 834/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:834
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministeriale del 22 maggio 1987
Massime
Massima n. 13203
Non spetta al Ministro del turismo e dello spettacolo, con il decreto 22 maggio 1987, in riferimento al territorio della Provincia di Bolzano, adottare i criteri e i parametri per l'elaborazione dei programmi di interventi in ordine agli impianti destinati all'attivita' sportiva agonistica e non agonistica di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, come convertito nella legge 6 marzo 1987, n. 65; ne' disporre che i progetti delle opere siano presentati direttamente ad esso Ministro; ne' regolare la composizione delle commissioni di collaudo delle opere finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma secondo, del detto d.l. n. 2 del 1987, e la vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi; ne' stabilire che i finanziamenti per i detti interventi siano assegnati direttamente agli enti beneficiari. Essendo stata dichiarata, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, comma primo, lett. b), e comma primo ter, e 2, comma secondo, della legge 6 marzo 1987, n. 65, che costituivano il titolo ed il presupposto del provvedimento impugnato - in sede di conflitto di attribuzione - anche il potere esercitato dal Ministro del turismo e spettacolo con il detto provvedimento deve ritenersi lesivo delle competenze provinciali - Va, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale 22 maggio 1987. - Sent. 517/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta al Ministro del turismo e dello spettacolo, con il decreto 22 maggio 1987, in riferimento al territorio della Provincia di Bolzano, adottare i criteri e i parametri per l'elaborazione dei programmi di interventi in ordine agli impianti destinati all'attività sportiva agonistica e non agonistica di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, come convertito nella legge 6 marzo 1987, n. 65; né disporre che i progetti delle opere siano presentati direttamente ad esso Ministro; né regolare la composizione delle commissioni di collaudo delle opere finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma secondo, del detto d.l. n. 2 del 1987, e la vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi; né stabilire che i finanziamenti per i detti interventi siano assegnati direttamente agli enti beneficiari;
Annulla, per l'effetto, il suindicato decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze