Corte costituzionale
Sentenza n. 831/1988
Corte cost., sent. 21 luglio 1988, n. 831
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 831/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:831
Massime
Massima n. 13941
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della L. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui sottrae al pignoramento ed al sequestro le pensioni e gli altri assegni erogati dall'INPS ai lavoratori privati, cosi' determinando, ad avviso del giudice 'a quo', una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei creditori di beneficiari di pensioni erogate a seguito di rapporto di pubblico impiego, cui la sentenza n. 89 del 1987 della Corte costituzionale avrebbe esteso la disciplina dettata dall'art. 545, quarto comma c.p.c.. La citata pronuncia, infatti, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, del cod. proc. civ., non prevede la pignorabilita' fino al limite di un quinto degli stipendi e degli altri emolumenti corrisposti al proprio personale da enti pubblici diversi dallo Stato, ha chiaramente escluso dal dispositivo le pensioni, per ragioni di rilevanza nel giudizio 'a quo'. Erroneamente pertanto il giudice 'a quo', nel delineare un'ipotesi di disparita' di trattamento ai sensi dell'art. 3 Cost., ha richiamato quale 'tertium comparationis' una fattispecie giuridica inesistente nell'ordinamento in quanto il citato art. 2 n. 3 della legge n. 180 del 1950 non e' stato modificato dalla pronuncia n. 89 del 1987 nel senso ritenuto dall'ordinanza di rimessione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di Ivrea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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