Corte costituzionale

Sentenza n. 831/1988

Corte cost., sent. 21 luglio 1988, n. 831

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
831/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
5 luglio 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:831

Massime

Massima n. 13941

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della L. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui sottrae al pignoramento ed al sequestro le pensioni e gli altri assegni erogati dall'INPS ai lavoratori privati, cosi' determinando, ad avviso del giudice 'a quo', una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei creditori di beneficiari di pensioni erogate a seguito di rapporto di pubblico impiego, cui la sentenza n. 89 del 1987 della Corte costituzionale avrebbe esteso la disciplina dettata dall'art. 545, quarto comma c.p.c.. La citata pronuncia, infatti, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, del cod. proc. civ., non prevede la pignorabilita' fino al limite di un quinto degli stipendi e degli altri emolumenti corrisposti al proprio personale da enti pubblici diversi dallo Stato, ha chiaramente escluso dal dispositivo le pensioni, per ragioni di rilevanza nel giudizio 'a quo'. Erroneamente pertanto il giudice 'a quo', nel delineare un'ipotesi di disparita' di trattamento ai sensi dell'art. 3 Cost., ha richiamato quale 'tertium comparationis' una fattispecie giuridica inesistente nell'ordinamento in quanto il citato art. 2 n. 3 della legge n. 180 del 1950 non e' stato modificato dalla pronuncia n. 89 del 1987 nel senso ritenuto dall'ordinanza di rimessione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di Ivrea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze