Corte costituzionale
Sentenza n. 830/1988
Corte cost., sent. 21 luglio 1988, n. 830
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 830/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:830
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'ambiente n. 429 del 18 giugno 1987
- decreto del Ministro dell'ambiente n. 421 del 22 luglio 1987
Parametri
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 9257
In materia di istituzione di riserve naturali nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nessun potere - se non quello di proposta - spetta al Ministro dell'Ambiente, il cui intervento per la istituzione della riserva naturale biogenetica della Foresta di Tarvisio risulta pertanto lesivo della sfera di attribuzione regionale (artt. 4 Statuto e 83 d.P.R. n. 616/1977) e non puo' essere giustificato ne' in ragione dell'attuazione di obblighi internazionali e direttive comunitarie (Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e direttiva del Consiglio della Comunita' n. 79/409) ne' di una inerzia della Regione nella tutela ambientale della zona. Va, conseguentemente, annullato il decreto del Ministro dell'Ambiente 18 giugno 1987, n. 429 istitutivo di detta riserva. - cfr. S. n. 233/1984.
Massima n. 9259
In materia di istituzione di riserve naturali nel territorio della Regione Sardegna nessun potere - se non quello di proposta - spetta al Ministro dell'Ambiente, il cui intervento diretto alla istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu comporta invasione della sfera di attribuzione regionale (artt. 3 e 6 Statuto e 83 d.P.R. n. 616 del 1977) e non puo' essere giustificato ne' in ragione dell'attuazione di obblighi internazionali e direttive comunitarie (Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e direttiva del Consiglio della Comunita' n. 79/409) ne' di una inerzia della Regione nella tutela ambientale esclusa dalla progettata (e in corso di approvazione) riserva regionale inclusiva dell'area in questione. Va, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale 22 luglio 1987, n. 421 istitutivo della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu. - cfr. S. n. 233/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, accoglie i ricorsi indicati in epigrafe, rispettivamente proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Sardegna, e dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonché l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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