Corte costituzionale

Sentenza n. 768/1988

Corte cost., sent. 7 luglio 1988, n. 768

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
768/1988
Data di deposito
7 luglio 1988
Data di decisione
22 giugno 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:768

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, legge n. 210 del 17 maggio 1985
  • art. 20, legge n. 210 del 17 maggio 1985
  • art. 25, legge n. 210 del 17 maggio 1985
  • art. 1, legge n. 210 del 17 maggio 1985
  • art. 14, legge n. 210 del 17 maggio 1985
  • art. 15, legge n. 210 del 17 maggio 1985
  • art. 2, legge n. 210 del 17 maggio 1985
  • art. 22, legge n. 210 del 17 maggio 1985
  • art. 18, legge n. 210 del 17 maggio 1985

Parametri

  • art. 6, Costituzione
  • art. 89, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.5, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 107, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 12226

FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO. La tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, in quanto espressione delle garanzie all'uopo indicate dall'art.6 Cost. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 89 d.P.R. 31 agosto 1972 n.670, gli artt.20 e 21 l.17 maggio 1985 n.210, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parita' linguistica.

Massima n. 12227

FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO. La legge istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato e' destinata ad organizzare i servizi gia' gestiti dalla Azienda statale ferroviaria comunque insistenti sul territorio nazionale, con una disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari; nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformita' in ordine alla formazione e qualificazione del personale; le previste intese con le province interessate abbracciano un campo piu' vasto di quello segnato dal solo art.81 d.P.R. n.616 del 1977, in quanto dirette alla composizione di interessi di rilievo costituzionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt.3; 8, nn.5, 18, 29; 14; 16; 68; 107, d.P.R. 31 agosto 1972 n.670, della questione di legittimita' costituzionale degli artt.1, 2, 14, 15, 18, 22, 25 l.17 maggio 1985 n.210, nella parte in cui, nell'istituire il nuovo Ente della ferrovie dello Stato e nel dettare la disciplina della relativa gestione e organizzazione, non fanno salva la competenza legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano per cio' che riguarda la gestione dei trasporti di interesse provinciale e l'acquisizione dei relativi beni, l'addestramento e la formazione professionale del personale, gli accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parità linguistica;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 14, 15, 18, 22 e 25 legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 3; 8, nn.5, 18 e 29; 14; 16; 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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