Corte costituzionale

Sentenza n. 747/1988

Corte cost., sent. 30 giugno 1988, n. 747

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
747/1988
Data di deposito
30 giugno 1988
Data di decisione
20 giugno 1988
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:747

Massime

Massima n. 13895

Affinche' sia possibile un conflitto attuale di attribuzione fra Stato e regione, e' sufficiente qualsiasi comportamento dello Stato o di una regione che possa configurare un atto invasivo dell'altrui sfera di competenza o tale da menomare la possibilita' di esercizio di altrui potesta'; puo' pertanto essere oggetto di conflitto anche un atto che non invada direttamente la sfera del ricorrente, purche' esso consista in una chiara manifestazione di volonta' in ordine al l'affermazione della propria competenza. - cfr. sentt. nn. 120/79, 123/80, 187/84.

Massima n. 13896

L'"intesa", quale partecipazione alla determinazione del contenuto di un atto, costituisce un meccanismo costituzionale di collaborazione fra Stato e regioni che non puo' essere eluso quando e' espressamente previsto; la sua inosservanza puo' essere fatta valere come lesione delle proprie competenze mediante conflitto di attribuzione, indipendentemente dalla circostanza che, dal punto di vista morfologico o strutturale, l'inosservanza stessa si configuri anche come vizio del procedimento. - cfr. sentt. nn. 39/84, 206/85, 286/85.

Massima n. 13897

Poiche', ai sensi dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, i contingenti relativi al passaggio di personale universitario ad altre amministrazioni deve essere effettuato d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, i provvedimenti statali che determinano detti contingenti in assenza della prescritta intesa invadono la sfera di competenza della amministrazione destinataria, tanto piu' quando, come nel caso di specie, quest'ultima e' titolare di una competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico ed economico del personale addetto. (Non spettanza allo Stato del potere di determinare il contingente relativo al passaggio effettuabile per la Regione Friuli-Venezia Giulia del personale di cui all'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 in mancanza di intesa con la Regione stessa; conseguente annullamento dei decreti 30 luglio 1986 e 16 febbraio 1987 del Ministro della Pubblica Istruzione nelle parti in cui si riferiscono alla Regione Friuli-Venezia Giulia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara che non spetta allo Stato determinare il contingente relativo al passaggio effettuabile per la Regione Friuli-Venezia Giulia del personale di cui all'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 in mancanza di intesa con la Regione stessa;

annulla conseguentemente i decreti 30 luglio 1986 e 16 febbraio 1987 del Ministro della Pubblica Istruzione di cui in epigrafe, nelle parti che si riferiscono alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze