Corte costituzionale
Sentenza n. 745/1988
Corte cost., sent. 30 giugno 1988, n. 745
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 745/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:745
Norme oggetto del giudizio
- art. 78, legge n. 462 del 7 agosto 1986
- art. 7, legge n. 462 del 7 agosto 1986
- art. 16, legge n. 462 del 7 agosto 1986
- art. 20, legge n. 462 del 7 agosto 1986
- art. 2, legge n. 462 del 7 agosto 1986
Parametri
- art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 12099
L'istituzione di un'anagrafe vitivinicola e il potenziamento dei laboratori di analisi, in base a criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, previsti al fine di tutelare la salute pubblica da frodi vinicole, non ledono le competenze delle Province autonome in materia di agricoltura di igiene e salita' e di organizzazione dei pubblici uffici, ne' la loro autonomia giudiziaria. Infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 7, 16 e 18 della legge 7 agosto 1986 n.462, proposte dalle province autonome di Trento e Bolzano in riferimento agli artt. 2, 8 nn. 1 e 21, 9 n.10, 16 e 78 dello Statuto T.A.A.) - sent. n.195/1986
Massima n. 12100
Il fondamentale valore della salute determina l'esigenza di predisposizioni di salvaguardia, a fronte di inerzia delle Regioni: pertanto non lede le competenze provinciali la sospensione della erogazione dei fondi vincolati, in caso di omessa approvazione del piano sanitario (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.20 della legge 7 agosto 1986 n.462, proposta dalle Province autonome di Trento e Bolzano in riferimento agi artt. 9 n. 10, 16 e 78 Statuto T.A.A.) - S. n. 294/1986.
Massima n. 12101
L'impugnativa nei confronti della norma del decreto-legge che fa salvi gli effetti di un precedente decreto non convertito e' assorbita dall'impugnativa delle norme del decreto legge successivo, aventi identico contenuto (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionae del'art. 23 del decreto legge 18 giugno 1986 n. 282, proposto dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 2, 8, nn. 1 e 21, 9 n. 10, 16 e 78 dello Statuto T.A.A.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo e terzo comma; 16; 18 (primo e terzo comma); 20; 23 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), così come convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi in epigrafe, in relazione agli artt. 2, 8, nn. 1 e 21; 9, n. 10; 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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