Corte costituzionale

Sentenza n. 744/1988

Corte cost., sent. 30 giugno 1988, n. 744

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
744/1988
Data di deposito
30 giugno 1988
Data di decisione
20 giugno 1988
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:744

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione cipe del 27 luglio 1984

Massime

Massima n. 13193

L'indirizzo e coordinamento, esercitato con atto governativo, e' compatibile con la garanzia costituzionale dell'autonomia regionale, in quanto tocca direttamente la sola attivita' amministrativa, mentre nei confronti dell'attivita' regionale legislativa dispiega effetti mediati e riflessi, risultando questa limitata solo in relazione alle esigenze unitarie, nei profili evidenziati dall'atto di indirizzo e coordinamento, mentre le singole disposizioni di questo possono essere sostituite con disposizioni regionali che siano, singolarmente o nel complesso, equivalenti. - Cfr. sent. n. 560/1988

Massima n. 13194

La delibera del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, di esercizio del potere di indirizzo e coordinamento per la predispozione dei criteri generali sullo smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, non e' invasiva delle competenze regionali sotto il profilo del mancato rispetto del principio di legalita' (in tema di indirizzo e coordinamento) per carente indicazione dei criteri di esercizio del potere, essendo i criteri desumibili dal medesimo D.P.R. n. 915 del 1982 (primi due articoli e art. 4) oltreche' dalla normativa su materie analoghe (legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, legge 8 ottobre 1976, n. 690, sul medesimo tema, legge 29 maggio 1974, n. 256 e D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927 sull'etichettatura ed imballaggio delle sostanze pericolose), dovendo il criterio generale di tutela della salute e dell'ambiente essere precisato con riferimento a nozioni tecniche e scientifiche cui il legislatore legittimamente rinvia e che si pongono come limite quanto mai stringente alla discrezionalita' del potere di indirizzo e coordinamento di cui si tratta. - cfr. S. nn. 3/1971; 9/1972; 127/1981; 192/1987.

Massima n. 13195

In relazione all'avvenuta modifica dell'atto impugnato da parte dello stesso organo che lo aveva adottato (Comitato interministeriale di cui all'art. 5 D.P.R. n. 915 del 1982), e' cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione relativo alla disposizione concernente il potere sostitutivo del Commissario del Governo in caso di inottemperanza da parte della regione all'obbligo di istituire un Comitato di esperti per l'individuazione delle aree per gli impianti di smaltimento.

Massima n. 13196

Non rientra nel potere di indirizzo e coordinamento attribuito al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per la predisposizione, fra l'altro, di criteri generali sullo smaltimento dei rifiuti e "per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi" (art. 4, lett. f, del medesimo D.P.R. 915/1982): a) il potere di disciplinare, con norme suscettibili di immediata applicazione, i momenti procedimentali e meramente amministrativi dell'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; b) ne' il potere di prevedere il parere congiunto dell'Istituto superiore della sanita', dell'Istituto per la sicurezza del lavoro e dell'Istituto per la ricerca sulle acque del C.N.R. per l'autorizzazione alle discariche di terza categoria. Va, conseguentemente, annullata la delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, nei punti 5.2, terzo comma; 5.1.2, 5.2., primo comma, 5.3.1., salva la prescrizione di cui alla lettera f); 5.3.2.; 5.3.3.; 5.3.4.; 5.3.6..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere per quel che concerne il punto 0.3., terzo comma, della delibera del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in data 27 luglio 1984, nella parte in cui prescrive che "In caso di inottemperanza da parte della regione, provvede all'uopo il Commissario del Governo";

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con la deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 915 del 1982, in data 27 luglio 1984, il momento organizzativo dell'azione amministrativa regionale, in tema di autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, prevedendo il parere congiunto dell'Istituto superiore della sanità, dell'Istituto per la sicurezza del lavoro e dell'Istituto di ricerca sulle acque del C.N.R. sui progetti di discarica di terza categoria e, per l'effetto, annulla il punto 5.2., terzo comma, di tale atto;

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il detto atto, il momento procedimentale delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e, per l'effetto, annulla i punti 5.1.2., 5.2., primo comma, 5.3.1., salva la prescrizione di cui alla lettera f); 5.3.2.; 5.3.3.; 5.3.4.; 5.3.6. dell'atto medesimo;

Rigetta per il resto il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Lombardia con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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