Corte costituzionale
Sentenza n. 734/1988
Corte cost., sent. 30 giugno 1988, n. 734
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 734/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:734
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 6, legge n. 675 del 12 agosto 1977
- art. 5, comma 5, legge n. 675 del 12 agosto 1977
- art. 22, penult.co., legge n. 675 del 12 agosto 1977
Parametri
- art. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.23, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 13169
La disciplina posta dalla legge 12 agosto 1977 n. 675 rientra nell'ambito delle "norme generali della programmazione economica" che, secondo l'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, possono derogare alla procedura ordinaria di impiego dei fondi stanziati in leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attivita' industriali, procedura che si articola nella assegnazione di quote di stanziamenti iscritti nel bilancio statale e nell'utilizzazione delle somme assegnate previa intesa tra Stato e Provincia. Pertanto l'art. 4, sesto comma, della legge n. 675 del 1977 - che non prevede l'intesa tra Stato e Province autonome ai fini dell'utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato - non viola l'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, tanto piu' ove si consideri che esso garantisce comunque una rappresentanza degli interessi provinciali attraverso la partecipazione necessaria alle riunioni del Comitato tecnico presieduto dal Ministro dell'Industria dei Presidenti delle Province di Trento e Bolzano quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, sesto comma, della legge 12 agosto 1977 n. 675, sollevata - in relazione all'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano)
Massima n. 13170
Le disposizioni contenute nell'art. 5, quinto comma, della legge n. 675 del 1977 - che dettano la procedura per la concessione di contributi sugli interessi per finanziamenti a medio termine - rivestono il carattere di "norme generali sulla programmazione economica", carattere che giustifica, con riferimento al settore relativo al credito artigiano, l'intervento autorizzatorio del Comitato tecnico ex art. 4, sesto comma legge n. 675 del 1977 al quale peraltro e'stato affiancato l'intervento della Provincia autonoma di Bolzano, investita di competenza primaria in materia di artigianato. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 12 agosto 1977 n. 675, sollevata - in relazione agli artt. 8 n. 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano.
Massima n. 13171
Il richiamo contenuto nell'art. 22 penultimo comma della legge n. 675 del 1977 all'art. 16, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - cioe' alle competenze delegate dallo Stato - non contraddice ne' limita le competenze proprie della Provincia ex artt. 8, n. 23 e 9, nn. 4 e 5 dello Statuto speciale ma garantisce alle Province autonome di trento e Bolzano l'esercizio organico delle competenze connesse al settore della "mobilita' della manodopera", dal momento che tali competenze non risultano interamente coincidenti con quelle elencate nei suindicati articoli dello Statuto speciale di autonomia. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, penultimo comma della legge 12 agosto 1977 n. 675 sollevata - in relazione agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale del trentino Alto Adige - con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano)
Massima n. 13172
Il "Fondo speciale per la ricerca applicata", istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, ha finalita' oggettivamente diversa, anche se strumentalmente collegata, da quella dell'incremento delle attivta' industriali: pertanto la riserva alla gestione statale degli stanziamenti inclusi nel suddetto Fondo non si pone in contrasto con l'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, che imputa alla Provincia la gestione degli interventi finanziari per l'incremento delle attivita' industriali. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977 n. 675, sollevata - in relazione all'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano nei confronti degli artt. 4, sesto comma; 5, quinto comma; 22, penultimo comma; 29, ultimo comma, della legge 11 agosto 1977, n. 675, con riferimento agli artt. 8 n. 23; 9 nn. 4 e 5; 15 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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