Corte costituzionale
Sentenza n. 732/1988
Corte cost., sent. 30 giugno 1988, n. 732
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 732/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:732
Massime
Massima n. 13939
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di estinzione del reato il termine prescrizionale stabilito ai primi due commi dello stesso articolo. La disposizione in esame nel disciplinare il modo di essere e di operare della prescrizione, del quale la decorrenza del termine e' una delle manifestazioni, attiene all'estinzione del diritto soggettivo non alla tutela giurisdizionale, operando la prescrizione sul terreno sostanziale del diritto non su quello della sua protezione processuale. La possibilita' per il danneggiato di tutelare il proprio diritto al risarcimento del danno rimane comunque garantita dalla previsione del termine generale biennale decorrente dal giorno in cui l'evento lesivo si e' verificato, data di riferimento che il danneggiato puo' facilmente tener presente al fine di vigilare sui propri interessi. Nemmeno sussiste la violazione con il principio di eguaglianza nel raffronto con la disciplina dettata dall'art. 305 c.p.c., che attiene a termini di natura strettamente processuale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di estinzione del reato il termine prescrizionale stabilito ai primi due commi dello stesso articolo, sollevate, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Genova, in riferimento all'art. 24 Cost., e dalla Corte d'Appello di Roma in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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