Corte costituzionale
Sentenza n. 634/1988
Corte cost., sent. 10 giugno 1988, n. 634
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 634/1988
- Data di deposito
- 10 giugno 1988
- Data di decisione
- 8 giugno 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:634
Norme oggetto del giudizio
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 90 del 26 gennaio 1982
Parametri
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1182 del 5 novembre 1949
- art. 17, lett.e, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 13219
L'accertamento della spettanza alla Regione siciliana del potere di autorizzare un'impresa all'esercizio di attivita' assicurativa e' materia di conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, la cui decisione e' di competenza della Corte costituzionale (art. 39, legge n. 87 del 1953).
Massima n. 13220
In forza dell'art. 4, comma primo, del D.P.R. 5 novembre 1949 n. 1182, l'Assessorato regionale siciliano per l'industria e' competente ad autorizzare imprese aventi sede in Sicilia ad esercitare attivita' assicurativa limitatamente a rischi per loro natura localizzati nel territorio della Regione, fra i quali non rientra il rischio connesso alla circolazione dei veicoli; quest'ultimo non solo non e' localizzato, ma neppure e' frazionabile territorialmente, in quanto il regime di assicurazione obbligatoria stabilito dalla legge n. 990 del 1969 (legge che costituisce "riforma economico-sociale della Repubblica") esige unita' di indirizzo e di disciplina nell'intero territorio nazionale. Pertanto, spetta allo Stato autorizzare imprese di assicurazione con sede in Sicilia ad esercitare attivita' assicurativa avente per oggetto l'assunzione di rischi che possono verificarsi fuori dal territorio siciliano, restando esclusa, per quanto riguarda specificamente l'assicurazione dei veicoli a motore e dei natanti, ogni competenza della Regione in ordine all'esercizio di tale assicurazione, anche limitatamente al rischio connesso alla circolazione degli autoveicoli e dei natanti nell'ambito territoriale della Sicilia; conseguentemente e' annullato il decreto 26 gennaio 1982 n. 90 dell'Assessore per l'industria della Regione siciliana, che autorizzava la s.p.a. Tuttolomondo, con sede a Palermo, ad esercitare attivita' assicurativa automobilistica a condizione che i relativi contratti fossero stipulati in Sicilia). - Sent. n. 175/1975.
Massima n. 13221
Sebbene la dizione usata dall'art. 14 dello Statuto siciliano ("senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano") sia diversa da quella adottata per altre regioni ad autonomia speciale, non puo' dubitarsi che le "norme fondamentali delle riforme economico- sociali della Repubblica" debbano essere rispettate anche dal legislatore e dall'amministrazione della Regione siciliana.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato autorizzare imprese di assicurazione aventi sede in Sicilia a esercitare attività assicurativa avente per oggetto l'assunzione di rischi che possono verificarsi fuori dal territorio della Regione siciliana, restando esclusa, per quanto riguarda specificamente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ogni competenza della Regione in ordine all'esercizio di tale assicurazione, anche limitatamente al rischio connesso alla circolazione degli autoveicoli e dei natanti nell'ambito territoriale della Sicilia; conseguentemente annulla il decreto 26 gennaio 1982 n. 90 dell'Assessore per l'industria della Regione siciliana indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il relatore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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