Corte costituzionale

Sentenza n. 633/1988

Corte cost., sent. 10 giugno 1988, n. 633

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
633/1988
Data di deposito
10 giugno 1988
Data di decisione
8 giugno 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:633

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 3, comma 7, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 3, comma 8, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 3, comma 6, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 3, comma 5, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 4, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 5, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 6, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 7, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 12, comma 6, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 9, comma 4, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 9, comma 5, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 9, comma 6, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 14, comma 5, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 14, comma 1, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 15, comma 2, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 15, comma 1, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • legge n. 246 del 15 giugno 1984
  • art. 4, comma 3, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 3, comma 3, legge n. 246 del 15 giugno 1984
  • art. 3, comma 6, legge n. 246 del 15 giugno 1984
  • art. 13, legge n. 752 del 6 ottobre 1982
  • art. 7, legge n. 246 del 15 giugno 1984
  • art. 6, comma 5, legge n. 246 del 15 giugno 1984
  • art. 6, comma 6, legge n. 246 del 15 giugno 1984
  • art. 6, comma 1, legge n. 246 del 15 giugno 1984
  • art. 20, legge n. 752 del 6 ottobre 1982

Parametri

  • art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.14, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.19, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 15, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 13207

La legge 6 ottobre 1982 n. 752 risponde all'esigenza - particolarmente avvertita negli anni '70 - di impostare una "politica mineraria" che, attraverso la programmazione dell'attivita' estrattiva, garantisse la disponibilita' di risorse sufficienti anche nei momenti di crisi internazionale, ed appare pertanto sorretta da un preminente interesse nazionale, che vale a giustificare l'intervento statale, pur di dettaglio, in una materia attribuita (come nel caso) alla competenza legislativa esclusiva di enti ad autonomia speciale, quali le Province di Trento e Bolzano. - sui requisiti dell'interesse nazionale (ragionevolezza dell'apprezzamento legislativo; infrazionabilita', ovvero imperativita' ed urgenza dell'interesse) e sui limiti dell'intervento statale, vedi, da ultimo, S. nn. 177 e 217/1988.

Massima n. 13208

La disciplina statale del rilascio e dell'esecuzione dei permessi di ricerca mineraria nelle zone interessate dai programmi quinquennali di cui all'art. 3, L. n. 752 del 1982, e' strettamente correlata all'interesse nazionale posto a fondamento di tale legge, in quanto mira ad orientare la ricerca di base, il cui rilancio costituisce uno dei perni dellla nuova normativa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 3, commi quinto, sesto, settimo e ottavo, della legge 6 ottobre 1982 n. 752, impugnato per violazione della competenza legislativa e amministrativa esclusiva attribuita alle Province autonome in materia di miniere e dalle stesse gia' esercitata).

Massima n. 13209

L'attivita' di ricerca mineraria di base deve essere svolta con criteri di affidabilita' ed omogeneita', onde e' giustificato che essa sia riservata allo Stato, il quale la effettua direttamente o tramite l'E.N.I., sulla base di convenzioni da approvarsi previa intesa con le Regioni a statuto speciale o le Province autonome nel cui territorio eventualmente ricadano gli interventi. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, ed all'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 4 della legge 6 ottobre 1982 n. 752, impugnato per violazione della competenza legislativa e amministrativa esclusiva attribuita alle Province autonome in materia di miniere).

Massima n. 13210

La dichiarazione delle aree "indiziate per minerale" - cui provvede il Ministro per l'industria sentite le Regioni a statuto speciale o le Province autonome - costituisce una competenza meramente dichiarativa e strettamente connessa alle attivita' di ricerca operativa e di ricerca di base, come tale certamente non lesiva delle potesta' primarie delle Province autonome in materia di miniere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, ed all'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige).

Massima n. 13211

Nel procedimento di valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo minerario, la garanzia di "audizione" espressamente prevista per le "regioni a statuto speciale" e' certamente riferibile anche alle province autonome. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17, e 19, ed all'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma settimo, e 7, della legge 6 ottobre 1982 n. 752).

Massima n. 13212

La competenza del Ministro dell'industria a concedere - d'intesa con le Regioni a statuto speciale (o le Province autonome) interessate - i contributi per le spese afferenti ad attivita' e opere relative alla ricerca ed i contributi in conto interessi per programmi di investimento relativi alla coltivazione e valorizzazione dei minerali di rilevante interesse per il Paese, non viola l'art. 8, n. 14, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige , in quanto la previsione dell'intesa e' sufficiente a tutelare la competenza primaria delle Province autonome in materia mineraria, trattandosi di incentivi all'attivita' di ricerca posti ad esclusivo carico dello Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, comma quarto, e 12, comma sesto, della legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, ed all'art. 16, del predetto Statuto).

Massima n. 13213

I contributi concessi per le opere attinenti alla ricerca mineraria sono ad esclusivo carico dello Stato, onde e' giustificato che, ai fini dell'erogazione del contributo medesimo, il controllo circa la rispondenza delle opere al piano tecnico-finanziario sia riservato allo Stato (e, per esso, all'ufficio distrettuale per le miniere). Eventuali varianti al piano tecnico devono, invece, essere approvate dai competenti organi delle Regioni ad autonomia speciale (o delle Province autonome), nel cui territorio ricadano gli interventi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi quinto e sesto, legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige).

Massima n. 13214

Le norme che consentono al CIPI di deliberare - per motivi strategici o di economia generale del Paese, ovvero per garantire un approvvigionamento minimo di minerali di rilevante interesse - il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, per non piu' di tre anni, di una o piu' miniere, nonche' il mantenimento in fase produttiva o la riattivazione di miniere la cui gestione dia luogo a perdite di gestione, sono dettate da un evidente interesse nazionale, e, pertanto, non invadono le competenze legislative ed amministrative delle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14, commi primo e quinto, e 15, commi primo e secondo, della legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, all'art. 9, nn. 3 e 8, ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige).

Massima n. 13215

La legge 15 giugno 1984 n. 246 e' sorretta dal medesimo interesse nazionale posto a fondamento della legge n. 752 del 1982, in quanto apporta ad essa marginali modifiche - concernenti i programmi di ricerca ed i meccanismi di incentivazione - senza alterarne le finalita' di politica mineraria.

Massima n. 13216

Per lo svolgimento della ricerca mineraria di base nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, l'art. 3, comma terzo, della legge 15 giugno 1984 n. 246, prevede che il Ministro dell'industria puo' stipulare convenzioni con "enti ed imprese minerarie di emanazione regionale", comprendendosi in tale espressione anche gli enti di emanazione provinciale se l'intervento ricada nei territori delle Province autonome. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14 e 17, all'art. 9, nn. 3 e 8, ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 3, comma terzo, L. n. 246 cit., modificativo dell'art. 4, comma terzo, L. n. 752 del 1982).

Massima n. 13217

Riguardo alle iniziative minerarie, la cumulabilita' delle agevolazioni statali con quelle concesse dalle Province autonome non incide minimamente sulle attribuzioni di queste ultime. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19; 9, nn. 3 e 8; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma sesto, della legge 15 giugno 1984 n. 246, sostitutivo dell'art. 13, della legge n. 752 del 1982).

Massima n. 13218

Gli artt. 6, commi primo, quinto e sesto, e 7 della legge 15 giugno 1984 n. 246 - i quali disciplinano, in fase transitoria, l'erogazione dei contributi statali per attivita' minerarie previsti dalla legge n. 752 del 1982, nonche' la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'industria - non violano le competenze delle Province autonome in materia mineraria ne' l'autonomia finanziaria delle medesime Province. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19; 9, nn. 3 e 8; 15, 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 6, commi primo, quinto e sesto, e 7, della legge n. 246 cit).

Massima n. 13600

L'omessa devoluzione alle Province autonome di una quota degli stanziamenti di spesa per la "politica mineraria" prevista dalla legge n.752 del 1982, non contrasta con gli artt. 15 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, il primo dei quali si riferisce ad una categoria di leggi - quelle di incremento delle attivita' industriali - da cui esula la legge n. 752 cit., mentre il secondo non riguarda le singole leggi di stanziamento, ma la determinazione della quota annuale e complessiva del gettito erariale spettante alle Province autonome. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri citati - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 6 ottobre 1982 n. 752). - sulla portata dell'art. 78 dello Statuto Trentino Alto Adige, v. S. nn. 356 e 357/1985, 195/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, 4, terzo comma, 5, 6, 7, 9, quarto, quinto e sesto comma, 12, sesto comma, 14, primo e quinto comma, 15, primo e secondo comma, e 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 ("Norme per l'attuazione della politica mineraria"), sollevate, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6,14,17 e 19; 9, nn. 3 e 8; 15, 16 e 78 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dalle Province di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati il 18 novembre 1982 (reg. ric. nn. 47 e 48 del 1982);

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, terzo e sesto comma. 6, primo, quinto e sesto comma, e 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246 ("Integrazioni e modifiche al d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria"), sollevate, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19; 9, nn. 3 e 8; 15, 16 e 78 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dalla Provincia di Bolzano con ricorso notificato il 23 luglio 1984 (reg. ric. n. 27 del 1984);

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo e sesto comma, della citata legge 15 giugno 1984, n. 246, sollevate, in riferimento agli artt. 8, nn. 14 e 17; 9, n. 8; e 16 dello statuto speciale per il T.A.A., dalla Provincia di Trento con ricorso notificato il 23 luglio 1984 (reg. ric. n. 28 del 1984).

Così deciso in Roma, in camera nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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