Corte costituzionale

Sentenza n. 625/1988

Corte cost., sent. 10 giugno 1988, n. 625

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
625/1988
Data di deposito
10 giugno 1988
Data di decisione
8 giugno 1988
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:625

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 501 del 1° giugno 1979
  • decreto ministeriale del 9 maggio 1981
  • nota del ministro della marina mercantile del 20 febbraio 1982

Parametri

  • art. 22, statuto regione Sicilia
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 17 dicembre 1953
  • art. 2, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 11862

Spetta allo Stato regolamentare i collegamenti marittimi interessanti la Sicilia mediante il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 501 (Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684) anche senza menzionare l'obbligo dell'intervento e del parere dell'autorita' regionale di cui agli artt. 22 dello Statuto speciale ed 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, di attuazione, derivando siffatto obbligo, in sede di adozione dei concreti provvedimenti contemplati dalla norma regolamentare, direttamente dalle suindicate fonti normative sovraordinate.

Massima n. 11866

Non spetta allo Stato disporre, con il provvedimento del Ministro della marina mercantile in data 9 maggio 1981, l'aumento delle tariffe per i passeggeri e le auto al seguito in relazione ai collegamenti marittimi con la Sicilia, senza la preventiva acquisizione del parere dell'amministrazione regionale siciliana, ai sensi degli artt. 22 dello Statuto speciale ed 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, di attuazione.

Massima n. 11870

Spetta allo Stato disporre, con provvedimento del Ministro della marina mercantile, la variazione degli orari delle linee di navigazione gestite dalla Societa' Tirrenia tra la Sicilia ed il porto di Tunisi, senza necessita' della preventiva acquisizione del parere della Regione, in quanto gli artt. 22 dello Statuto speciale ed 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, di attuazione, prescrivono tale parere solo in relazione ai servizi nazionali di trasporto, e non anche in relazione a quelli internazionali (nella specie tra l'Italia e la Tunisia).

Massima n. 11883

L'assoluta indeterminatezza degli atti oggetto del conflitto - dei quali la (regione) ricorrente ignora gli estremi e non adeguatamente individuabili alla stregua delle difesa di merito della Presidenza del Consiglio - importa la declaratoria di inammissibilita' del ricorso. - cfr. O.n. 526/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara che spetta allo Stato regolamentare i collegamenti marittimi interessanti la Sicilia, come avvenuto con il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 501 (Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale) anche senza menzionare espressamente l'obbligo dell'intervento e del parere dell'autorità regionale, sancito dall'art. 22 dello Statuto speciale per la Sicilia e dall'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti);

dichiara che non spetta allo Stato disporre, con provvedimento del Ministro della marina mercantile in data 9 maggio 1981, l'aumento delle tariffe passeggeri ed auto al seguito sui collegamenti marittimi con la Sicilia, senza avere preliminarmente sentito il parere dell'amministrazione regionale, ed annulla conseguentamente l'atto suindicato;

dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Sicilia con atto notificato il 9 maggio 1981 (Reg. Confl. n. 18/1981);

dichiara che spetta allo Stato disporre, con provvedimento del Ministro della marina mercantile in data 20 febbraio 1982, n. 311/311, la variazione degli orari delle linee di navigazione gestite dalla Società Tirrenia tra il porto di Tunisi e la Sicilia, senza necessità di sentire preliminarmente il parere dell'amministrazione regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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