Corte costituzionale
Sentenza n. 532/1988
Corte cost., sent. 12 maggio 1988, n. 532
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 532/1988
- Data di deposito
- 12 maggio 1988
- Data di decisione
- 10 maggio 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:532
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 481 del 18 agosto 1978
- legge n. 641 del 21 ottobre 1978
- art. 1-sexies, comma 9, decreto-legge n. 481 del 18 agosto 1978
- art. 1-sexies, comma 1, decreto-legge n. 481 del 18 agosto 1978
- art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 1-quinquies, comma 3, decreto-legge n. 481 del 18 agosto 1978
- art. 1-quinquies, comma 4, lett.b, decreto-legge n. 481 del 18 agosto 1978
- art. 1-quinquies, comma 4, lett.c, decreto-legge n. 481 del 18 agosto 1978
- art. 1-sexies, decreto-legge n. 481 del 18 agosto 1978
- art. 1-decies, decreto-legge n. 481 del 18 agosto 1978
- art. 180, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 475 del 28 marzo 1975
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 28 marzo 1975
- art. 9, n.11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.25, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 68, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 18, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 28 marzo 1975
- decreto del Presidente della Repubblica n. 475 del 28 marzo 1975
Massime
Massima n. 9253
Le norme della legge 21 ottobre 1978, n. 641 - che converte, con modificazioni ed aggiunte, il d.l. n. 481 del 1978 - si riferiscono e sono applicabili anche alle Regioni a Statuto speciale, salvo che nelle singole disposizioni sia specificamente disposto in senso contrario. - S. nn. 31/1983, 219/1984, 165/1986, 51/1987.
Massima n. 9256
Le norme della L. n. 641 del 1978 che prevedono la ripartizione fra le Regioni dei patrimoni dell'ENAL, dell'ONPI e dell'ENAOLI, nonche' il riparto fra i Comuni delle entrate dell'ENAL, non operano - stante l'espresso richiamo all'art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977 - nei confronti degli enti ad autonomia speciale, onde sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per violazione delle proprie competenze. (Inammissibilita' delle questioni relative all'art. 1 sexies, commi primo e nono, del d.l. 18 agosto 1978 n. 481, come convertito nella legge 21 ottobre 1978 n. 641, impugnato in riferimento agli artt. 8 n. 25, e 9, n. 11, dello Statuto T.A.A. ed agli artt. 6, d.P.R. 28 marzo 1975 n. 469, e 4, d.P.R. 28 marzo 1975 n. 475).
Massima n. 9258
Il trasferimento all'EFIM del pacchetto azionario dell'EAGAT nonche' delle attivita' e degli stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali non lede le competenze della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto le partecipazioni azionarie delle societa' concessionarie dello sfruttamento delle acque minerali e termali sono cosa diversa dal bene pubblico "acque minerali e termali" e dalle relative funzioni amministrative, di cui e' titolare la Provincia. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto per il T.A.A. - delle questioni di legittimita' costituzionale relative all'art. 1 quinquies, commi terzo e quarto, lett. b., del d.l. 18 agosto 1978 n. 481, come convertito nella legge 21 ottobre 1978 n. 641).
Massima n. 9260
La norma statale che prevede la devoluzione delle aziende termali agli enti locali non priva la Provincia autonoma di Bolzano del bene pubblico "acque termali", ne' preclude alla medesima l'esercizio delle sue potesta' legislative e amministrative in materia, ma al piu' pone indirettamente a tali potesta' il solo limite - essenziale alla realizzazione della riforma sanitaria - della destinazione del bene termale alla tutela della salute. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 1 quinquies, comma quarto, lett. c, del d.l. 18 agosto 1978 n. 481, come convertito nella legge 21 ottobre 1978 n. 641, impugnato - in riferimento all'art. 18, comma secondo, dello statuto T.A.A. - per violazione della competenza provinciale a delegare le sue funzioni ai comuni).
Massima n. 9261
La norma che riserva allo Stato i proventi del concorso-pronostici Enalotto non lede l'autonomia della Provincia di Bolzano, in quanto detto concorso ha carattere nazionale ed e' estraneo alla materia delle attivita' ricreative e delle attivita' assistenziali, di spettanza provinciale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, n. 25, e 78 dello Statuto T.A.A., nonche' ai d.P.R. 28 marzo 1975 n. 469 e n. 475 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies del d.l. 18 agosto 1978 n. 481, come convertito nella legge 21 ottobre 1978 n. 641).
Massima n. 11728
L'erogazione dell'assegno di ricollocabilita' di cui all'art. 180, d.P.R. n. 1124 del 1965, e' estranea alla materia "assistenza e beneficenza" spettante alla Provincia di Bolzano, in quanto presuppone un rapporto assicurativo con l'INAIL e si inserisce, come elemento accessorio ed eventuale, in un rapporto di previdenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, n. 25, dello Statuto T.A.A. nonche' al d.P.R. 28 marzo 1975 n. 469 - della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 1 decies, del d.l. 18 agosto 1978 n. 481, come convertito nella legge 21 ottobre 1978 n. 641, nella parte in cui prevede che, dal primo aprile 1979, l'assegno di ricollocabilita' sia erogato dall'INAIL, anziche' dalla Provincia altoatesina). - S. n. 174/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 sexies, primo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 (Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali), nel testo modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641; nonché dello stesso art. 1 sexies, comma nono, nella parte che riguarda il riparto fra i Comuni delle entrate dell'E.N.A.L.; questioni proposte dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 25, e 9, n. 11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e degli artt. 6 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 e 4 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, di attuazione dello Statuto;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quinquies, comma terzo, del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quinquies, comma quarto, lett. b), del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quinquies, comma quarto, lett. c), del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano, per violazione dell'art. 18 cpv. dello Statuto speciale;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma nono dell'art. 1 sexies del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, nella parte in cui riserva allo Stato i proventi del concorso-pronostici Enalotto, proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 25, e 78 dello Statuto speciale, nonché dei d.P.R. 28 marzo 1975 nn. 469 e 475, di attuazione dello Statuto;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 decies del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge del 1978, n. 641 proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione dell'art. 8, n. 25, dello Statuto speciale, nonché del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, di attuazione dello Statuto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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