Corte costituzionale

Sentenza n. 514/1988

Corte cost., sent. 5 maggio 1988, n. 514

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
514/1988
Data di deposito
5 maggio 1988
Data di decisione
21 aprile 1988
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:514

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro dei lavori pubblici del 10 agosto 1978
  • decreto ministeriale del 31 dicembre 1977

Parametri

  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 878 del 30 luglio 1950
  • art. 3, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 683 del 1° luglio 1977
  • art. 14, lett.g, statuto regione Sicilia
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 878 del 30 luglio 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 683 del 1° luglio 1977

Massime

Massima n. 11819

Non spetta allo Stato classificare o declassificare strade statali in Sicilia senza intesa con la Regione Sicilia, poiche' l'art. 3 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche (come modificato dall'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. 1.7.1977, n. 683) dispone che alla classificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali "d'intesa con la Regione siciliana".

Massima n. 11820

In tema di classificazione e declassificazione di strade statali in Sicilia, l'intesa prevista dall'art. 3 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche (come modificato dall'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. 1.7.1977, n. 683), e' da ritenere raggiunta nel caso in cui la Regione fornisca risposta favorevole alla richiesta di parere sulla classificazione della strada tra quelle statali, e in conformita' a tale parere il Ministero provveda alla classificazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato classificare o declassificare strade statali in Sicilia, senza intesa con la Regione siciliana, ed in conseguenza annulla il decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 agosto 1978 di cui in epigrafe;

Dichiara che spetta allo Stato classificare o declassificare strade statali in Sicilia su intesa con la Regione siciliana raggiunta mediante parere espresso dalla Regione, cui si sia adeguato lo Stato nel provvedere, e conseguentemente rigetta il ricorso della Regione Sicilia contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici 31 dicembre 1977 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze