Corte costituzionale

Sentenza n. 512/1988

Corte cost., sent. 5 maggio 1988, n. 512

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
512/1988
Data di deposito
5 maggio 1988
Data di decisione
21 aprile 1988
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:512

Norme oggetto del giudizio

  • circolare della Presidenza Consiglio dei Ministri del 27 aprile 1979

Parametri

  • art. 5, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 6, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 1, statuto regione Valle d'Aosta n. 4 del 26 febbraio 1948
  • art. 2, lett.a, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, lett.c, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
  • legge n. 1036 del 5 giugno 1950

Massime

Massima n. 9113

L'autorizzazione governativa per gli acquisti di immobili a titolo oneroso e per l'accettazione di liberalita' - cui le regioni sono assoggettate ai sensi della legge n. 1037 del 1850 (c.d. legge Siccardi) - e' compatibile sia con l'autonomia regionale riconosciuta dall'art. 115 Cost. e sia, in particolare, con l'autonomia speciale della Valle d'Aosta, in quanto, secondo la 'ratio' della legge, l'autorizzazione 'de qua' e' preordinata alla tutela di un interesse generale e non implica, nei confronti delle regioni, l'ulteriore funzione tutoria di controllo della convenienza dell'acquisto (nell'interesse dell'ente); funzione che e', invece, specifica della autorizzazione (delle stesse regioni) agli acquisti immobiliari di enti locali (diversi da comuni e province)e di persone giuridiche private (ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 616 del 1977). Ne' essa si sovrappone alla competenza amministrativa della Regione ricorrente, bensi' si aggiunge alla delibera (non legislativa) dell'amministrazione regionale come modalita' del procedimento di formazione dell'atto negoziale della Regione. (Spettanza allo Stato del potere di autorizzare le regioni, e in particolare la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti o donazioni, quando l'acquisto sia deliberato con atto amministrativo della Regione). - V. S.nn. 62/1973, 143/1968, 140/1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato il potere di autorizzare le regioni, e in particolare la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti o donazioni, quando l'acquisto sia deliberato con atto amministrativo della regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze