Corte costituzionale
Sentenza n. 499/1988
Corte cost., sent. 27 aprile 1988, n. 499
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 499/1988
- Data di deposito
- 27 aprile 1988
- Data di decisione
- 21 aprile 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:499
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, ultimo co., legge della Regione Piemonte n. 69 del 22 novembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 9080
In materia di territorio, la convergenza di rilevanti e diversificati interessi, affidati a specifiche competenze, giustifica l'ampliarsi della istanza partecipativa o di intesa o di leale collaborazione o, piu' semplicemente, di coordinamento: istanza che richiede, accanto alla presenza della Regione, quella dello Stato e di enti e comunita' minori in funzione della tutela degli interessi, di cui essi sono portatori. A tale esigenza collaborativa si ispira chiaramente la legge regionale del Piemonte n. 69 del 1978, che, non soltanto appare rispettosa dell'autonomia del Comune, nelle materie di competenza propria di questo, ma ne consente interventi efficaci anche in materia di cave. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 128 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, Legge regione Piemonte 22 novembre 1978, n. 69, denunziato nella parte in cui impone ai Comuni che vengono a conoscere l'esistenza di giacimenti di cava o torbiera, non ancora previsti o disciplinati dagli strumenti urbanistici, di adottare, ai fini di salvaguardia della risorsa estrattiva, la relativa variante). - cfr. S.n. 151/1986, 221/1988, 239/1982, 175/1976, 319/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge della Regione Piemonte 22 novembre 1978, n. 69 ("Coltivazione di cave e torbiere"), in riferimento all'art. 128 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con le ordinanze 4 dicembre 1979 (R.O. n. 458 del 1980) e 24 settembre 1980 (R.O. nn. 1, 2 e 183 del 1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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