Corte costituzionale
Sentenza n. 472/1988
Corte cost., sent. 27 aprile 1988, n. 472
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 472/1988
- Data di deposito
- 27 aprile 1988
- Data di decisione
- 20 aprile 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:472
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 441 del 5 agosto 1981
Parametri
- art. 4, n.6, statuto regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del 31 gennaio 1963
Massime
Massima n. 9052
Le regole di misurazione del peso e del valore dei beni oggetto di scambio commerciale rappresentano un complemento essenziale delle funzioni metrologiche spettanti allo Stato centrale: esse sono volte ad imporre l'uniformita' dei termini di scambio dei beni su tutto il territorio nazionale e rappresentano a tal fine un mezzo indispensabile per soddisfare l'interesse nazionale alla certezza dei traffici commerciali e alla garanzia della buona fede degli operatori economici, siano essi commercianti o consumatori. La legge statale che risponde a dette esigenze di carattere imperativo e che tanto piu' contenga norme di polizia commerciale, attuative di un interesse costituzionalmente tutelato (art. 41, secondo comma, Cost.) e' in grado di imporsi sulle competenze regionali anche di fronte all'ampia autonomia garantita, in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 5 agosto 1981 n. 441, denunziata - in riferimento all'art. 4, n. 6, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, - in quanto disciplina la misurazione del peso netto delle merci, materia riferibile al campo dell'"industria e commercio", per la quale la Regione vanta competenza legislativa esclusiva). - cfr. S.nn. 177, 217/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 5 agosto 1981, n. 441, sollevata, in riferimento all'art. 4, n. 6, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1), con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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