Corte costituzionale
Sentenza n. 422/1988
Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 422
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 422/1988
- Data di deposito
- 7 aprile 1988
- Data di decisione
- 24 marzo 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:422
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione Corte dei conti - sez. enti locali n. 28 del 29 ottobre 1984
- deliberazione Corte dei conti - sez. enti locali n. 2 del 29 ottobre 1984
- deliberazione Corte dei conti - sez. enti locali n. 33 del 29 ottobre 1984
- deliberazione Corte dei conti - sez. enti locali n. 26 del 29 ottobre 1984
Parametri
- art. 130, Costituzione
- decreto legge n. 786 del 22 dicembre 1982
- art. 13, legge n. 51 del 26 febbraio 1982
Massime
Massima n. 13730
Spetta alla Corte dei conti, attraverso la Sezione Enti locali - giusta l'art. 13 del D.L. n. 786/1981 nel testo sostituito con legge n. 51/1982 - richiedere agli organi regionali di controllo (co.re.co.) dati informativi e documenti, al fine dell'esercizio del controllo successivo, alla stessa Sezione affidato, sulla gestione finanziaria e sul buon andamento amministrativo degli enti locali (comuni e province con popolazione superiore ad ottomila abitanti), poiche' tale controllo e' finalizzato al referto annuale al Parlamento e non e' incompatibile con il sistema dei controlli sugli enti locali delineato dall'art. 130 Cost. - S. nn. 55/1966; 149 e 161/1981.
Massima n. 13731
Spetta alla Corte dei conti e, in particolare, alla Sezione Enti locali di richiedere ai Comitati regionali di controllo (Co.re.co) la nomina di 'commissari ad acta' presso gli Enti locali inadempienti all'obbligo di trasmettere i consuntivi (soggetti al controllo della Corte), in quanto tale richiesta trae fondamento dalla stessa norma (art. 59 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62), che attribuisce il controllo sostitutivo agli organi regionali. Mentre in funzione dell'accertamento della responsabilita' contabile - ai sensi dell'art. 255 R.D. n. 383/1934 - e' la richiesta concernente le spese relative a tale adempimento, dalla stessa Corte dei conti rivolta ai comitati regionali di controllo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che spetta alla Corte dei conti, giusta l'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 786 nel testo sostituito con legge 26 febbraio 1982 n. 51, richiedere quanto forma oggetto delle deliberazioni impugnate dalle Regioni Liguria e Lombardia con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze