Corte costituzionale
Sentenza n. 415/1988
Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 415
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 415/1988
- Data di deposito
- 7 aprile 1988
- Data di decisione
- 24 marzo 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:415
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione cipe del 12 marzo 1981
- deliberazione cipe del 6 maggio 1981
- deliberazione cipe del 22 dicembre 1983
- deliberazione cipe del 29 aprile 1981
Parametri
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1975
Massime
Massima n. 13715
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano avverso la deliberazione del C.I.P.E. 12 marzo 1981 e notificato successivamente alla rettifica della stessa deliberazione, in quanto la rettifica non comporta la radicale sostituzione dell'atto impugnato.
Massima n. 13716
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Bolzano, pur notificato dopo oltre un anno dalla deliberazione (del C.I.P.E.) impugnata, non essendo stato l'atto in questione portato a conoscenza degli organi competenti in data anteriore. - S. n. 177/1985.
Massima n. 13717
Sono ammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione della Provincia autonona di Bolzano, ancorche' sia mancata la tempestiva impugnazione degli atti legislativi sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti (del C.I.P.E.) impugnati, poiche' i ricorsi denunciano vizi propri degli stessi provvedimenti e non gia' degli atti legislativi che li prevedono.
Massima n. 13718
L'art. 6 del d.P.R. n. 473 del 1975 (recante norme di attuazione dello Statuto spec. per il Trentino-Alto Adige) non assicura alla Provincia di Bolzano la partecipazione al procedimento per il riparto, tra Regioni e Province, dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti puo' destinare agli enti locali e neppure che i programmi di sviluppo che la Provincia comunica al Ministro del tesoro siano vincolanti nei confronti della Cassa, la quale opera sulla base di scelte necessariamente comparative delle esigenze di tutti gli enti locali nell'intero territorio dello Stato e, pertanto, riservate allo Stato con le impugnate deliberazioni del C.I.P.E.. Ne', d'altro canto, i criteri di riparto dei fondi possono escludere o vanificare la potesta' programmatoria provinciale, una volta assicurato dalle stesse leggi - sulla base delle quali dette deliberazioni sono state adottate - che i programmi siano realizzati con priorita' e integralmente, ove lo consenta la somma complessiva attribuita agli enti compresi nella provincia. (Spettanza allo Stato della competenza a distribuire fra le regioni e le province autonome - con i decreti del C.I.P.E. impugnati - i fondi stanziati, rispettivamente, dall'art. 9 D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 e nel testo modificato dalla legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153, nonche' dall'art. 9 D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131). - S. n. 307/1983
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato distribuire fra le regioni e le province autonome, con i decreti del C.I.P.E. 12 marzo 1981, 29 aprile - 6 maggio 1981 e 22 dicembre 1983, i fondi stanziati dall'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981), nel testo originario ed in quello modificato dalla legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153, ed i fondi stanziati dall'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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