Corte costituzionale

Sentenza n. 335/1988

Corte cost., sent. 24 marzo 1988, n. 335

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
335/1988
Data di deposito
24 marzo 1988
Data di decisione
11 marzo 1988
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:335

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1986

Parametri

  • art. 14, lett. n, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 30 agosto 1975
  • art. 20, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 10656

Le norme regolatrici dell'autonomia siciliana nella materia del "turismo" - in particolare gli artt. 14, lett. n) e 20 dello Statuto e l'art. 2 delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 -, mentre non intaccano il particolare potere di divieto alla circolazione nelle isole minori, conferito dalla legge n. 599 del 1966 al Ministro per i lavori pubblici - stante la riserva di competenza statale in tema di limiti generali alla liberta` di circolazione - vengono, invece, sicuramente a incidere nel previsto meccanismo dell'intesa, comportando, di conseguenza, che sia sostituita alla competenza del Ministro per il turismo e lo spettacolo quella dell'Assessore regionale al turismo. Pertanto non spettando al Ministro dei lavori pubblici adottare i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli senza che sia previamente intervenuta un'intesa con gli organi competenti della Regione, e`, conseguentemente, annullato il decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato, di concerto con il Ministro del turismo e spettacolo, il 30 luglio 1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara che non spetta al Ministro dei Lavori Pubblici adottare i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli, di cui all'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, senza che sia previamente intervenuta un'intesa con gli organi competenti della Regione siciliana;

b) Annulla, di conseguenza, il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici emanato, di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, il 30 luglio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 1986, avente a oggetto "Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli".

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze