Corte costituzionale
Sentenza n. 335/1988
Corte cost., sent. 24 marzo 1988, n. 335
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 335/1988
- Data di deposito
- 24 marzo 1988
- Data di decisione
- 11 marzo 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:335
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1986
Parametri
- art. 14, lett. n, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 30 agosto 1975
- art. 20, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 10656
Le norme regolatrici dell'autonomia siciliana nella materia del "turismo" - in particolare gli artt. 14, lett. n) e 20 dello Statuto e l'art. 2 delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 -, mentre non intaccano il particolare potere di divieto alla circolazione nelle isole minori, conferito dalla legge n. 599 del 1966 al Ministro per i lavori pubblici - stante la riserva di competenza statale in tema di limiti generali alla liberta` di circolazione - vengono, invece, sicuramente a incidere nel previsto meccanismo dell'intesa, comportando, di conseguenza, che sia sostituita alla competenza del Ministro per il turismo e lo spettacolo quella dell'Assessore regionale al turismo. Pertanto non spettando al Ministro dei lavori pubblici adottare i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli senza che sia previamente intervenuta un'intesa con gli organi competenti della Regione, e`, conseguentemente, annullato il decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato, di concerto con il Ministro del turismo e spettacolo, il 30 luglio 1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara che non spetta al Ministro dei Lavori Pubblici adottare i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli, di cui all'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, senza che sia previamente intervenuta un'intesa con gli organi competenti della Regione siciliana;
b) Annulla, di conseguenza, il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici emanato, di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, il 30 luglio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 1986, avente a oggetto "Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli".
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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