Corte costituzionale
Sentenza n. 277/1988
Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 277/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:277
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento del commissario del Governo n. 7809 del 16 giugno 1986
Parametri
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 9, n 6, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1° novembre 1973
Massime
Massima n. 10550
Ai sensi della disciplina statutaria e della relativa normativa di attuazione (artt. 9, n.6, e 16 St. T.A.A. e d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686) - che hanno attribuito alla competenza legislativa concorrente e amministrativa delle Province autonome di Trento e Bolzano la materia degli "spettacoli pubblici per quanto attiene la pubblica sicurezza" nonche` trasferito alle stesse Province (e ai Presidenti delle rispettive Giunte) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato - il potere autorizzato- rio allo svolgimento della forma di spettacolo di gara automobi- listica di velocita` su strade ordinarie (gia` assegnata al Prefet- to, ex art. 9, secondo comma, d.P.R. n. 393/1959) spetta, nella Provincia di Bolzano, al Presidente della Giunta provinciale. Va, conseguentemente, annullato il provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 7809/IV 16 giugno 1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 per le gare automobilistiche di velocità da svolgersi su strade ordinarie;
Annulla, di conseguenza, il provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 7809/IV in data 16 giugno 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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