Corte costituzionale

Sentenza n. 274/1988

Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 274

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
274/1988
Data di deposito
10 marzo 1988
Data di decisione
25 febbraio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:274

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 4 del 15 gennaio 1986
  • art.unico, legge n. 4 del 15 gennaio 1986

Parametri

  • art. 4, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 10544

La legge 15 gennaio 1986, n. 4 e` applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, secondo quanto si evince dalla disposizione (art. unico, n. 2) relativa all'obbligo per le Regioni e le Province autonome di adeguare la propria legislazione ai princi`pi recati da essa legge, cosi` facendosi espresso riferimento alle normative regionali senza distinzione fra autonomia ordinaria e speciale.

Massima n. 10545

Le norme fondamentali di grande riforma economico-sociale non sempre si realizzano attraverso un solo atto, ma sovente attraverso piu` interventi del legislatore, tutti necessari alla riforma perseguita: intento che si riscontra anche nel caso della legge n. 4 del 1986, che reca disciplina transitoria, in attesa della riforma istituzionale, delle Unita` sanitarie locali, al fine di realizzare la riforma sanitaria. - S. n. 107/1987.

Massima n. 10546

I princi`pi posti dalla legge 15 gennaio 1986, n. 4 costituiscono norme fondamentali di grande riforma economico-sociale adottate - ancorche` in un assetto non definitivo - ai fini della realizza- zione della riforma sanitaria: come tali, esse di impongono anche sulle competenze legislative esclusive della Regione Trentino- Alto Adige in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospe- dalieri. D'altro canto, dalle disposizioni di detta legge, ne` sorgono vincoli alla Regione (alla istituzione delle Comunita` montane), ne` sono arrecate lesioni a princi`pi, non garantiti da alcuna norma statutaria o costituzionale (come quello della rap- presentanza proporzionale di ciascun Comune nell'organo assem- bleare delle U.S.L.), ne` tantomeno a princi`pi pure garantiti statutariamente (quale quello della proporzionale etnica e del bilinguismo). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. unico della legge 15 gennaio 1986, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 7, St. T.A.A., concernen- te sia la sostituzione dell'assemblea delle U.S.L. con gli organi assembleari degli enti indicati dalla stessa legge, sia i limiti di composizione e di competenza degli stessi organi). - S. n. 107/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 15 gennaio 1986, n. 4 (Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento all'art. 4, n. 7, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, dalla detta Regione con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze