Corte costituzionale
Sentenza n. 274/1988
Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 274/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:274
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 4 del 15 gennaio 1986
- art.unico, legge n. 4 del 15 gennaio 1986
Parametri
- art. 4, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 10544
La legge 15 gennaio 1986, n. 4 e` applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, secondo quanto si evince dalla disposizione (art. unico, n. 2) relativa all'obbligo per le Regioni e le Province autonome di adeguare la propria legislazione ai princi`pi recati da essa legge, cosi` facendosi espresso riferimento alle normative regionali senza distinzione fra autonomia ordinaria e speciale.
Massima n. 10545
Le norme fondamentali di grande riforma economico-sociale non sempre si realizzano attraverso un solo atto, ma sovente attraverso piu` interventi del legislatore, tutti necessari alla riforma perseguita: intento che si riscontra anche nel caso della legge n. 4 del 1986, che reca disciplina transitoria, in attesa della riforma istituzionale, delle Unita` sanitarie locali, al fine di realizzare la riforma sanitaria. - S. n. 107/1987.
Massima n. 10546
I princi`pi posti dalla legge 15 gennaio 1986, n. 4 costituiscono norme fondamentali di grande riforma economico-sociale adottate - ancorche` in un assetto non definitivo - ai fini della realizza- zione della riforma sanitaria: come tali, esse di impongono anche sulle competenze legislative esclusive della Regione Trentino- Alto Adige in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospe- dalieri. D'altro canto, dalle disposizioni di detta legge, ne` sorgono vincoli alla Regione (alla istituzione delle Comunita` montane), ne` sono arrecate lesioni a princi`pi, non garantiti da alcuna norma statutaria o costituzionale (come quello della rap- presentanza proporzionale di ciascun Comune nell'organo assem- bleare delle U.S.L.), ne` tantomeno a princi`pi pure garantiti statutariamente (quale quello della proporzionale etnica e del bilinguismo). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. unico della legge 15 gennaio 1986, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 7, St. T.A.A., concernen- te sia la sostituzione dell'assemblea delle U.S.L. con gli organi assembleari degli enti indicati dalla stessa legge, sia i limiti di composizione e di competenza degli stessi organi). - S. n. 107/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 15 gennaio 1986, n. 4 (Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento all'art. 4, n. 7, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, dalla detta Regione con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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