Corte costituzionale
Sentenza n. 271/1988
Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:271
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Friuli-Venezia Giulia del 15 giugno 1982
Parametri
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 10537
Non esorbita dai limiti della competenza legislativa concorrente, attribuita alla Regione Friuli Venezia Giulia (art. 5 del relativo Statuto), la legge della stessa Regione che prevede la possibilita` che laureati in scienze biologiche, o chimici o farmacisti, iscritti all'ordine professionale, siano ammessi alla direzione di laboratori di analisi delle strutture ambulatoriali private, in quanto ne` puo` essere affermata la riserva allo Stato - se non in via di indirizzo e coordinamento - della determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari e dei requisiti minimi di qualificazione funzionale del personale dei presidi di laboratorio, ne` la stessa normativa statale richiamata e` idonea a tale assunto; tanto piu` che la garanzia di una competenza specifica medico-chirurgica e` fatta salva, nelle ipotesi considerate, dalla prescrizione regionale della presenza giornaliera di un laureato in medicina e chirurgia nei predetti laboratori di analisi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge Reg. Friuli Venezia Giulia riapprovata il 15 giugno 1982, sollevata in via principale in riferimento all'art. 117 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 15 giugno 1982 (Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, riguardante la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost. (recte: art. 5 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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