Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1988

Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/1988
Data di deposito
10 marzo 1988
Data di decisione
25 febbraio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:271

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Friuli-Venezia Giulia del 15 giugno 1982

Parametri

  • art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 10537

Non esorbita dai limiti della competenza legislativa concorrente, attribuita alla Regione Friuli Venezia Giulia (art. 5 del relativo Statuto), la legge della stessa Regione che prevede la possibilita` che laureati in scienze biologiche, o chimici o farmacisti, iscritti all'ordine professionale, siano ammessi alla direzione di laboratori di analisi delle strutture ambulatoriali private, in quanto ne` puo` essere affermata la riserva allo Stato - se non in via di indirizzo e coordinamento - della determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari e dei requisiti minimi di qualificazione funzionale del personale dei presidi di laboratorio, ne` la stessa normativa statale richiamata e` idonea a tale assunto; tanto piu` che la garanzia di una competenza specifica medico-chirurgica e` fatta salva, nelle ipotesi considerate, dalla prescrizione regionale della presenza giornaliera di un laureato in medicina e chirurgia nei predetti laboratori di analisi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge Reg. Friuli Venezia Giulia riapprovata il 15 giugno 1982, sollevata in via principale in riferimento all'art. 117 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 15 giugno 1982 (Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, riguardante la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost. (recte: art. 5 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze