Corte costituzionale
Sentenza n. 218/1988
Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 218/1988
- Data di deposito
- 25 febbraio 1988
- Data di decisione
- 11 febbraio 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:218
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento distretto minerario del 4 luglio 1986
- provvedimento distretto minerario del 7 settembre 1986
Massime
Massima n. 10464
Tanto i poteri di sospensione dei lavori di escavazione (artt. 675 e 112 d.P.R. n. 128/1959) quanto quelli relativi all'impiego degli esplosivi (artt. 124 e ss., 296 ss. d.P.R. n. 128/1959) rientrano nella polizia amministrativa delle cave, con la finalita` di prevenzione o di repressione,dirette ad evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, nello svolgimento dell'attivita` di coltivazione delle cave: poteri la cui rilevanza si esaurisce, percio`, all'interno delle attribuzioni regionali concernenti la materia delle "cave e torbiere" (artt. 117 e 118 Cost.) - di cui costituiscono funzione accessoria -, senza toccare quegli interessi di fondamentale importanza, la cui cura spetta allo Stato attraverso la preservazione dell'ordine pubblico. Non irragionevolmente, quindi, il legislatore li ha classificati all'interno delle funzioni di polizia amministrativa trasferite alle regioni (art. 62, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977), anziche` tra i poteri di polizia di sicurezza pubblica rientranti nella competenza esclusiva dello Stato (art. 4 d.P.R. n. 616/1977). (Spettanza alle regioni delle competenze di cui agli artt. 112, 124 ss., 296 ss., 675 d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, annullamento conseguente dei provvedimenti adottati, per lo Stato, da funzionari del Corpo delle miniere del distretto di Padova). - S.n. 77/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Accoglie i ricorsi, e pertanto:
a) dichiara che spettano alle regioni le competenze di cui agli artt. 112, 124 e segg., 296 e segg., 675 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, oggetto dei ricorsi di cui in epigrafe;
b) annulla, di conseguenza, i provvedimenti adottati dai funzionari del Corpo delle miniere e dall'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, impugnati con i ricorsi di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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