Corte costituzionale
Sentenza n. 217/1988
Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/1988
- Data di deposito
- 25 febbraio 1988
- Data di decisione
- 11 febbraio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:217
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 891 del 18 dicembre 1986
Parametri
- art. 8, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 47, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 10461
Nell'ambito della materia "edilizia sovvenzionata" attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e Bolzano, deve considerarsi compresa la sub-materia relativa al reperimento (o al recupero) e all'assegnazione degli alloggi, non solo costruiti con fondi pubblici o con il loro concorso, ma altrimenti costruiti e acquisibili da parte degli interessati con l'assistenza di mutui agevolati, il cui onere sia posto a carico, totale o parziale, delle finanze pubbliche. - S.n. 49/1987; 221/75.
Massima n. 10462
L'art. 47, secondo comma, Cost., nel disporre che la Repubblica "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprieta` dell'abitazione", individua nelle misure volte a rendere effettivo un alloggio in proprieta` una forma di garanzia privilegiata dell'interesse primario ad avere un'abitazione; come, d'altro canto, nell'addossarne il relativo compito alla "Repubblica" richiede il concorrente impegno del complesso dei poteri pubblici (Stato, regioni o province autonome, enti locali) rientranti in tale concetto.
Massima n. 10463
La legge n. 891 del 1986 - contenente disciplina della concessione di mutui a tassi agevolati in favore dei lavoratori dipendenti per l'acquisto della prima casa di abitazione (in comuni compresi in aree ad alta tensione abitativa) - costituisce una diretta e completa traduzione dell'imperativo costituzionale contenuto nell'art. 47, secondo comma, per il quale la Repubblica, nel suo insieme, e` tenuta a predisporre agevolazioni affinche` il risparmio delle persone meno abbienti acceda alla proprieta` dell'abitazione. Ad essa e` sotteso l'interesse nazionale, correlato ad esigenze unitarie e a carattere stringente e imperativo, che giustifica e rende legittimo l'intervento autonomo dello Stato in tale materia - ancorche` aggiuntivo o parallelo rispetto a quello delle regioni (comprese quelle ad autonomia differenziata) e delle province autonome -, ma che non risulta lesivo delle competenze legislative di tali enti, in quanto limitato ad assicurare un livello minimo di garanzia, su tutto il territorio nazionale, nel godimento del diritto all'abitazione, contribuendo a conferire il massimo di effettivita` a un diritto sociale fondamentale (art. 3, secondo comma, Cost.). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 10 e 16 st. T.A.A. - della legge 18 dicembre 1986, n. 891). - S.nn. 49/1987; 177/1988 con riguardo all'interesse nazionale. - S.n. 49/1987 sul diritto alla proprieta` dell'abitazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1986, n. 891, in riferimento agli artt. 8, n. 10, e 16 dello Statuto Trentino Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione, sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i ricorsi di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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