Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1988

Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/1988
Data di deposito
25 febbraio 1988
Data di decisione
11 febbraio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:217

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 891 del 18 dicembre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 10461

Nell'ambito della materia "edilizia sovvenzionata" attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e Bolzano, deve considerarsi compresa la sub-materia relativa al reperimento (o al recupero) e all'assegnazione degli alloggi, non solo costruiti con fondi pubblici o con il loro concorso, ma altrimenti costruiti e acquisibili da parte degli interessati con l'assistenza di mutui agevolati, il cui onere sia posto a carico, totale o parziale, delle finanze pubbliche. - S.n. 49/1987; 221/75.

Massima n. 10462

L'art. 47, secondo comma, Cost., nel disporre che la Repubblica "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprieta` dell'abitazione", individua nelle misure volte a rendere effettivo un alloggio in proprieta` una forma di garanzia privilegiata dell'interesse primario ad avere un'abitazione; come, d'altro canto, nell'addossarne il relativo compito alla "Repubblica" richiede il concorrente impegno del complesso dei poteri pubblici (Stato, regioni o province autonome, enti locali) rientranti in tale concetto.

Massima n. 10463

La legge n. 891 del 1986 - contenente disciplina della concessione di mutui a tassi agevolati in favore dei lavoratori dipendenti per l'acquisto della prima casa di abitazione (in comuni compresi in aree ad alta tensione abitativa) - costituisce una diretta e completa traduzione dell'imperativo costituzionale contenuto nell'art. 47, secondo comma, per il quale la Repubblica, nel suo insieme, e` tenuta a predisporre agevolazioni affinche` il risparmio delle persone meno abbienti acceda alla proprieta` dell'abitazione. Ad essa e` sotteso l'interesse nazionale, correlato ad esigenze unitarie e a carattere stringente e imperativo, che giustifica e rende legittimo l'intervento autonomo dello Stato in tale materia - ancorche` aggiuntivo o parallelo rispetto a quello delle regioni (comprese quelle ad autonomia differenziata) e delle province autonome -, ma che non risulta lesivo delle competenze legislative di tali enti, in quanto limitato ad assicurare un livello minimo di garanzia, su tutto il territorio nazionale, nel godimento del diritto all'abitazione, contribuendo a conferire il massimo di effettivita` a un diritto sociale fondamentale (art. 3, secondo comma, Cost.). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 10 e 16 st. T.A.A. - della legge 18 dicembre 1986, n. 891). - S.nn. 49/1987; 177/1988 con riguardo all'interesse nazionale. - S.n. 49/1987 sul diritto alla proprieta` dell'abitazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1986, n. 891, in riferimento agli artt. 8, n. 10, e 16 dello Statuto Trentino Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione, sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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