Corte costituzionale
Sentenza n. 215/1988
Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/1988
- Data di deposito
- 25 febbraio 1988
- Data di decisione
- 11 febbraio 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:215
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministeriale del 30 luglio 1981
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 10458
Al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta regionale - organi ai quali spetta, per legge, il potere di rappresentare in giudizio le parti del conflitto di attribuzione tra enti, ovvero, rispettivamente, lo Stato o la Regione - deve essere notificato il ricorso per conflitto; sicche` l'eventuale notificazione a organi diversi, e, in ispecie, all'autore dell'atto impugnato - applicando impropriamente regole del processo amministrativo, in cui sono parti le singole amministrazioni, non gia` lo Stato quale soggetto complessivo - comporta l'inammissibilita` (non sanabile) del ricorso, anche nell'ipotesi di intervenuta costituzione della controparte, tanto piu` se questa abbia la sola finalita` di eccepire l'inammissibilita` del ricorso per notificazione ad organo diverso da quello dovuto. - S.nn. 6/1957; 172/1983; O.n. 245/86. - S.nn. 44/1958; 18 e 110/1970. - S.n. 97/1967.
Massima n. 10459
E' inammissibile - in quanto il relativo ricorso e` stato notificato al Ministro del Tesoro anziche` al Presidente del Consiglio dei Ministri - il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Trentino Alto Adige in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 30 luglio 1981, con il quale e` stata ridotta dal 12% al 6% la misura dei depositi dei fondi liquidi che le province, i comuni e le relative aziende possono mantenere presso le aziende di credito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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