Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1988

Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
215/1988
Data di deposito
25 febbraio 1988
Data di decisione
11 febbraio 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:215

Norme oggetto del giudizio

  • decreto ministeriale del 30 luglio 1981

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 10458

Al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta regionale - organi ai quali spetta, per legge, il potere di rappresentare in giudizio le parti del conflitto di attribuzione tra enti, ovvero, rispettivamente, lo Stato o la Regione - deve essere notificato il ricorso per conflitto; sicche` l'eventuale notificazione a organi diversi, e, in ispecie, all'autore dell'atto impugnato - applicando impropriamente regole del processo amministrativo, in cui sono parti le singole amministrazioni, non gia` lo Stato quale soggetto complessivo - comporta l'inammissibilita` (non sanabile) del ricorso, anche nell'ipotesi di intervenuta costituzione della controparte, tanto piu` se questa abbia la sola finalita` di eccepire l'inammissibilita` del ricorso per notificazione ad organo diverso da quello dovuto. - S.nn. 6/1957; 172/1983; O.n. 245/86. - S.nn. 44/1958; 18 e 110/1970. - S.n. 97/1967.

Massima n. 10459

E' inammissibile - in quanto il relativo ricorso e` stato notificato al Ministro del Tesoro anziche` al Presidente del Consiglio dei Ministri - il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Trentino Alto Adige in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 30 luglio 1981, con il quale e` stata ridotta dal 12% al 6% la misura dei depositi dei fondi liquidi che le province, i comuni e le relative aziende possono mantenere presso le aziende di credito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze