Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1988

Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
211/1988
Data di deposito
25 febbraio 1988
Data di decisione
11 febbraio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:211

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 5, legge n. 180 del 13 maggio 1978
  • art. 4, legge n. 180 del 13 maggio 1978
  • art. 5, comma 2, legge n. 180 del 13 maggio 1978
  • art. 2, ultimo co., legge n. 180 del 13 maggio 1978
  • art. 3, comma 1, legge n. 180 del 13 maggio 1978
  • art. 3, comma 4, legge n. 180 del 13 maggio 1978
  • art. 8, comma 3, legge n. 180 del 13 maggio 1978
  • art. 3, comma 3, legge n. 180 del 13 maggio 1978
  • art. 8, comma 2, legge n. 180 del 13 maggio 1978

Parametri

  • art. 20, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 10451

Ai fini dell'ammissibilita` di una questione proposta in via principale, e` irrilevante l'indagine circa la natura delle attribuzioni coinvolte o le vicende delle leggi statali cui la norma costituzionale fa genericamente rinvio. - S.n. 14/1956.

Massima n. 10452

Il rinvio operato da norme costituzionali alle disposizioni vigenti in una certa materia non comporta che il significato dei termini cui si fa riferimento resti ancorato al momento dell'adozione della norma costituzionale, ne` impedisce al legislatore ordinario di definire o di dimensionare diversamente il fenomeno disciplinato e, quindi, di modificare, per tale via, i confini o il senso delle materie di competenza regionale (o provinciale) che da quella definizione dipendono. - S.nn. 174/1981; 225 e 239/1982; 8/1985.

Massima n. 10453

Non e` illegittima la ridefinizione e riclassificazione della malattia di mente da parte di leggi successive a quelle genericamente richiamate dall'art. 20 dello Statuto T.A.A., nonche` - in connessione con la stessa evoluzione del trattamento dei malati di mente da problema di pubblica sicurezza a problema essenzialmente sanitario o di reinserimento sociale del paziente - il conferimento ai sindaci dei poteri relativi ad accertamenti e a trattamenti sanitari obbligatori; tanto piu` ove si consideri la natura delle attribuzioni conferite, dalla precitata norma statutaria, ai Presidenti delle giunte provinciali, chiamati, quali ufficiali del Governo centrale,ad esercitare "attribuzioni di pubblica sicurezza". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto, quinto comma, 4, 5, secondo comma, 8, secondo e terzo comma Legge 13 maggio 1978, n. 180, in riferimento all'art. 20 st. T.A.A.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale avverso gli artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto e quinto comma, 4, 5, secondo comma, e 8, secondo e terzo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso di cui in epigrafe, in relazione all'art. 20 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze