Corte costituzionale
Sentenza n. 211/1988
Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/1988
- Data di deposito
- 25 febbraio 1988
- Data di decisione
- 11 febbraio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:211
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 5, legge n. 180 del 13 maggio 1978
- art. 4, legge n. 180 del 13 maggio 1978
- art. 5, comma 2, legge n. 180 del 13 maggio 1978
- art. 2, ultimo co., legge n. 180 del 13 maggio 1978
- art. 3, comma 1, legge n. 180 del 13 maggio 1978
- art. 3, comma 4, legge n. 180 del 13 maggio 1978
- art. 8, comma 3, legge n. 180 del 13 maggio 1978
- art. 3, comma 3, legge n. 180 del 13 maggio 1978
- art. 8, comma 2, legge n. 180 del 13 maggio 1978
Parametri
- art. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 10451
Ai fini dell'ammissibilita` di una questione proposta in via principale, e` irrilevante l'indagine circa la natura delle attribuzioni coinvolte o le vicende delle leggi statali cui la norma costituzionale fa genericamente rinvio. - S.n. 14/1956.
Massima n. 10452
Il rinvio operato da norme costituzionali alle disposizioni vigenti in una certa materia non comporta che il significato dei termini cui si fa riferimento resti ancorato al momento dell'adozione della norma costituzionale, ne` impedisce al legislatore ordinario di definire o di dimensionare diversamente il fenomeno disciplinato e, quindi, di modificare, per tale via, i confini o il senso delle materie di competenza regionale (o provinciale) che da quella definizione dipendono. - S.nn. 174/1981; 225 e 239/1982; 8/1985.
Massima n. 10453
Non e` illegittima la ridefinizione e riclassificazione della malattia di mente da parte di leggi successive a quelle genericamente richiamate dall'art. 20 dello Statuto T.A.A., nonche` - in connessione con la stessa evoluzione del trattamento dei malati di mente da problema di pubblica sicurezza a problema essenzialmente sanitario o di reinserimento sociale del paziente - il conferimento ai sindaci dei poteri relativi ad accertamenti e a trattamenti sanitari obbligatori; tanto piu` ove si consideri la natura delle attribuzioni conferite, dalla precitata norma statutaria, ai Presidenti delle giunte provinciali, chiamati, quali ufficiali del Governo centrale,ad esercitare "attribuzioni di pubblica sicurezza". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto, quinto comma, 4, 5, secondo comma, 8, secondo e terzo comma Legge 13 maggio 1978, n. 180, in riferimento all'art. 20 st. T.A.A.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale avverso gli artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto e quinto comma, 4, 5, secondo comma, e 8, secondo e terzo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso di cui in epigrafe, in relazione all'art. 20 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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